Art. 29. Conferenza annuale per l'occupazione 1. Al fine di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo delle politiche del lavoro nonche' di favorire l'integrazione di tali politiche con gli interventi di formazione professionale e' istituita la Conferenza regionale per l'occupazione. 2. La Conferenza regionale per l'occupazione e' convocata, almeno una volta l'anno, dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.