Art. 29.
                Conferenza annuale per l'occupazione
 
  1.  Al  fine  di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e
controllo  delle   politiche   del   lavoro   nonche'   di   favorire
l'integrazione  di  tali  politiche  con gli interventi di formazione
professionale e' istituita la Conferenza regionale per l'occupazione.
  2. La Conferenza regionale per l'occupazione e'  convocata,  almeno
una   volta  l'anno,  dall'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.