Art. 3. Individuazione dei datori di lavoro 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi: a) imprese individuali, societarie e cooperative nonche' consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi; b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali; c) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci. 3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attivita' che trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana.