Art. 3.
                 Individuazione dei datori di lavoro
 
  1.  Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati
i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
   a) imprese individuali, societarie e cooperative nonche'  consorzi
di  imprese  individuali,  societarie  e  cooperative che abbiano una
stabile organizzazione nel  territorio  della  Regione  siciliana  ed
operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
   b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e
collegi professionali;
   c) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
  2.  Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche
per le assunzioni dei soci.
  3. I benefici di cui alla  presente  legge  sono  concessi  per  le
attivita'   che  trovano  attuazione  nel  territorio  della  Regione
siciliana.