Art. 30. Societa' miste 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni: "Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste con le modalita' di cui al successivo comma 2 a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura del 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti, nella misura del 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati e nella misura del 20 per cento da altri soggetti. La partecipazione alle predette societa' miste e' comunque consentita a cooperative formate da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. Con le predette societa' cooperative, nelle more della costituzione ed attivazione della societa' mista, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norma di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 24 mesi". 2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possono promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle societa' miste di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Il capitale delle societa' e' stabilito in misura non inferiore a quello determinato dal codice civile.