Art. 30.
                           Societa' miste
 
  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1,  comma  21,  del
decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come   modificato
dall'articolo  3,  comma  4,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
trovano applicazione nel territorio della Regione  siciliana  con  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
  "Allo  scopo  di  creare  le  necessarie  ed  urgenti  opportunita'
occupazionali per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente  utili,  ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro
di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14  del
decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste
con le modalita' di cui al successivo comma 2  a  condizione  che  il
personale  dipendente  delle  predette  societa' sia costituito nella
misura del 40 per cento da lavoratori  gia'  impegnati  nei  predetti
progetti,  nella misura del 40 per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati e nella misura del 20 per cento da altri  soggetti.
La partecipazione alle predette societa' miste e' comunque consentita
a  cooperative  formate  da  lavoratori gia' impegnati in progetti di
lavori socialmente utili. Con tali societa', in via  straordinaria  e
limitatamente  alla  fase  di  avvio,  i  predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di  legge  o  di  statuto,
convenzioni  o  contratti  di  durata  non superiore a sessanta mesi,
aventi  esclusivamente  ad  oggetto  attivita'  uguali,  analoghe   o
connesse   a   quelle   svolte  nell'ambito  di  progetti  di  lavori
socialmente utili, precedentemente  promossi  dai  medesimi  soggetti
promotori.  Con  le  predette  societa' cooperative, nelle more della
costituzione ed attivazione della societa' mista, i predetti soggetti
promotori possono stipulare, anche in deroga a norma di  legge  o  di
statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 24 mesi".
  2.  I  soggetti  promotori  di  cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possono promuovere e deliberare la
costituzione,  anche  con partecipazione di minoranza, delle societa'
miste di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente. Il capitale  delle  societa'  e'  stabilito  in  misura  non
inferiore a quello determinato dal codice civile.