Art. 4. Requisiti del datore di lavoro 1. Le imprese di cui all'articolo precedente possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. 2. Per le finalita' del presente titolo nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato nonche' i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni. 3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere proceduto a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto. 4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.