Art. 4.
                   Requisiti del datore di lavoro
 
  1. Le imprese di cui all'articolo  precedente  possono  beneficiare
delle  provvidenze  di  cui  al  presente  titolo per le assunzioni o
trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento
rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi  precedenti
le assunzioni o trasformazioni.
  2.  Per  le  finalita' del presente titolo nello stabilire la media
dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui  all'art.  3  non
devono  essere  conteggiati  gli apprendisti, gli assunti in forza di
contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a  tempo
determinato  nonche'  i  lavoratori  la  cui  posizione retributiva e
contributiva   viene   regolamentata    attraverso    contratti    di
riallineamento  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 28
novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni.
  3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente
titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o  la  trasformazione
non devono avere proceduto a riduzione di personale che non sia stata
causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE
o  dal  Ministero  del  lavoro  e  non  devono avere alla stessa data
sospensioni in atto.
  4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente
titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  devono  applicare i
contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   e   gli    accordi
interconfederali.