Art. 6.
              Incentivi per l'assunzione di apprendisti
 
  1.  L'assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato  a  concedere
ai  datori  di  lavoro  di  cui  all'articolo  3 che assumono a tempo
indeterminato  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  1
(apprendisti  qualificati  di  cui  all'articolo  21  della  legge 28
febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche) un contributo pari  allo
sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico
del  datore  di  lavoro per il periodo che va dal 13 al 72 mese dalla
data di assunzione.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  2.700  milioni  per  l'anno  1997,  e di lire 5.400 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.