Art. 6. Incentivi per l'assunzione di apprendisti 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (apprendisti qualificati di cui all'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 13 al 72 mese dalla data di assunzione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.