Art. 7.
  Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare
 
  1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza  sociale,  la
formazione  professionale  e l'emigrazione e' autorizzato a concedere
ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti  di
cui all'articolo 1, lettera b) un contributo pari allo sgravio totale
dei  contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di
lavoro per il periodo che va dal primo mese al  settandaduesimo  mese
dalla data di assunzione.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni per l'anno 1997,  e  di  lire  6.000  milioni  per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.