Art. 7. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lettera b) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settandaduesimo mese dalla data di assunzione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.