Art. 9. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37 al 72 mese dalla data di assunzione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.