Art. 9.
         Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati
                          da almeno 24 mesi
 
  1.  L'assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato  a  concedere
ai  datori  di  lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di
cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati  da  almeno
24  mesi)  un  incentivo  pari  allo  sgravio  totale  dei contributi
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro  per  il
periodo che va dal 37 al 72 mese dalla data di assunzione.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e  di  lire  15.000  milioni  per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.