Art. 2.
                           Fauna selvatica
 
  1.  Fanno  parte  della  fauna selvatica oggetto della tutela della
presente legge le specie animali delle quali esistono  popolazioni  o
esemplari  viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale
liberta' nel territorio regionale.
  2. Le specie i cui esemplari  costituiscono  fauna  selvatica  sono
distinte in:
   a) specie particolarmente protette;
   b) specie protette;
   c) specie che possono costituire oggetto di attivita' venatoria.
  3.   Sono   particolarmente   protette,   anche  sotto  il  profilo
sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2,
comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresi' protette
le specie  elencate  all'allegato  IV;  lettera  A,  della  direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
  4. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato.
  5.  L'attivita'  venatoria  e' consentita per le specie presenti in
Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
  6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si
applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle
talpe.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,   l'Istituto  zootecnico  sperimentale,  sentito  il  Comitato
regionale faunistico-venatorio,  istituisce  un  Centro  pubblico  di
smistamento  e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo
di  ricostituire  in  Sicilia  le  popolazioni  autoctone  di   fauna
selvatica  depauperate,  in  particolare  della  coturnice  siciliana
(alectoris graeca whitakeri).  Il Centro opera in collaborazione  con
le ripartizioni faunistiche venatorie.