Art. 2. Fauna selvatica 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio regionale. 2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in: a) specie particolarmente protette; b) specie protette; c) specie che possono costituire oggetto di attivita' venatoria. 3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresi' protette le specie elencate all'allegato IV; lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 4. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato. 5. L'attivita' venatoria e' consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.