Art. 3. Divieto di uccellagione ed altri divieti 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati: a) ogni forma di uccellagione; b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici; d) l'introduzione di specie alloctone.