Art. 3.
              Divieto di uccellagione ed altri divieti
 
  1.  Salvo  quanto previsto dalle disposizioni della presente legge,
sono vietati:
   a) ogni forma di uccellagione;
   b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi  selvatici
nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
   c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di
testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
   d) l'introduzione di specie alloctone.