Art. 4. Controllo della fauna 1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica puo' essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia. 2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni fanistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano. 3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare con le stesse modalita' piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni. 4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni. 5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresi' avvalersi: a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio; b) (lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). 6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica e' attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4. 7. La fauna abbattuta, se commestibile, e' donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.