Art. 4.
                        Controllo della fauna
 
  1.  Per  la  migliore  gestione  del  patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo e la salvaguardia degli  equilibri  ambientali,  per
motivi  sanitari,  per  la  selezione  biologica,  per  la tutela del
patrimonio  storico-artistico,  per  la   tutela   delle   produzioni
zoo-agro-forestali   ed  ittiche,  la  fauna  selvatica  puo'  essere
sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle  zone
nelle quali esiste divieto di caccia.
  2.   Gli   interventi  di  controllo  della  fauna  selvatica  sono
esercitati   dalle    ripartizioni    fanistico-venatorie    mediante
l'utilizzazione  di  metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno.
Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si  avvalgono  dell'Istituto
zooprofilattico    sperimentale    della   Sicilia,   previo   parere
dell'Osservatorio faunistico siciliano.
  3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove  queste
abbiano  accertato  l'inefficienza  dei  metodi  di  cui  al comma 2,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare
piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
In  casi  del  tutto  eccezionali  o  per  imprescindibili   esigenze
sanitarie  l'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste puo'
autorizzare con le stesse modalita' piani di  abbattimento  selettivi
e, comunque, senza l'uso di veleni.
  4.  Le  operazioni  e  gli  interventi  di  controllo  della  fauna
selvatica, ivi compresi quelli di cattura  e  di  abbattimento,  sono
demandati  alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a
mezzo di proprio personale, di dipendenti  del  Corpo  delle  guardie
forestali   e  di  altri  agenti  venatori  dipendenti  da  pubbliche
amministrazioni.
  5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresi' avvalersi:
   a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano
gli interventi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
   b) (lettera omessa in quanto  impugnata,  ai  sensi  dell'art.  28
dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
  6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della
fauna  selvatica  e'  attuato  dalle guardie addette ai parchi o alle
riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
  7. La fauna abbattuta, se commestibile, e' donata in beneficenza ad
orfanotrofi e centri di prima accoglienza.