Art. 5. Cattura temporanea ed inanellamento 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le universita' siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attivita' sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico. 2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia puo' essere data altresi' al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonche' al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. 3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli e' passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico. 5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.