Art. 5.
                 Cattura temporanea ed inanellamento
 
  1.  L'Assessore  regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su
proposta  del  Comitato   regionale   faunistico-venatorio,   sentito
l'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica, autorizza con decreto
l'istituzione di stazioni  di  inanellamento  presso  le  universita'
siciliane  o  altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella
Regione  la  cui  attivita'  sia  esclusivamente  o  prioritariamente
rivolta al settore faunistico.
  2.  E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli
inanellati di darne notizia  alla  ripartizione  faunistico-venatoria
competente  per  territorio,  che  provvede  ad  informare l'Istituto
nazionale per  la  fauna  selvatica.  La  notizia  puo'  essere  data
altresi'  al  distaccamento del Corpo forestale della Regione nonche'
al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di  caccia
che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria
competente per territorio.
  3.   Chiunque   sia   sorpreso  nella  flagranza  di  disperdere  o
distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri  di
anelli  rinvenuti  su uccelli e' passibile di sanzione amministrativa
da lire 100.000 a 1.000.000.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.
  5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti
nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6,
provvedono  le  ripartizioni  faunistico-venatorie  di concerto con i
centri di recupero.