Art. 6.
                         Centri di recupero
 
  1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione  temporanea,  il
recupero   in   ambienti  idonei  e,  ove  possibile,  la  successiva
liberazione della fauna selvatica in difficolta'. A tal fine promuove
l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore  ad  uno
per  provincia,  ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della
presente  legge  in  grado  di  consentire  la  reintroduzione,   ove
possibile,   di  esemplari  sottoposti  alla  loro  cura  in  habitat
naturali, provvedendo anche mediante convenzione per  l'utilizzazione
di beni e strutture pubbliche.
  2  -  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite
le  ripartizioni  faunistico-venatorie  competenti  per   territorio,
riconosce  i  centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero
viene esercitato dalle ripartizioni  faunistico-venatorie  competenti
per territorio.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di
apposito   disciplinare   adottato   dall'Assessore   regionale   per
l'agricoltura e le foreste.
  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
l'Azienda foreste demaniali della  Regione  siciliana  istituisce  un
centro regionale per il recupero della fauna selvatica.
  5.  I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale
devono essere dotati di  apposite  strutture  per  la  riabilitazione
della  fauna  selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche
ai sensi dell'autorizzazione di cui  al  comma  2,  centri  di  primo
soccorso.    La  fauna  ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere
inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.
  6.  Per  il  funzionamento  del  centro  regionale  per  la   fauna
selvatica,  l'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste e'
autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua.