Art. 6. Centri di recupero 1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficolta'. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche. 2 - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica. 5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica. 6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua.