Art. 7. Danni e prevenzione 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonche' su quelli vincolati per le finalita' di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge. 2. La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, e' inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno. 3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima. 4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.