Art. 7.
                         Danni e prevenzione
 
  1.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste   e'
autorizzato  a  corrispondere  agli  agricoltori  e  agli  allevatori
indennizzi,  nella  misura  del  100  per  cento,  per  i  danni  non
altrimenti  risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da
quella protetta, alla produzione agricola, al  patrimonio  zootecnico
ed  alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo
nonche' su quelli vincolati per le finalita' di protezione, rifugio e
riproduzione di cui alla presente legge.
  2. La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, e'
inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data
dell'evento   dannoso,   alla    ripartizione    faunistico-venatoria
competente  per  territorio, che dispone ispezioni entro i successivi
trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e  consistenza  del
danno.
  3.  Entro  i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2,
le   ripartizioni   faunistico-venatorie   provvedono    in    merito
all'accoglimento o al rigetto della medesima.
  4.  Gli  interventi  per  la  prevenzione dei danni sono effettuati
dalla ripartizione  faunistico-venatoria  competente  per  territorio
entro  sessanta  giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui
il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato  il  loro
consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento
della fauna che arreca danni.