(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 13 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Toscana, con la presente legge, intende provvedere e coordinare gli interventi di politica sociale, anche con apposite reti di protezione sociale, attraverso la loro integrazione con quelli sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilita', alla formazione, all'istruzione, all'educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale. 2. La presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative da parte dei soggetti pubblici titolari. 3. In particolare, la presente legge disciplina: a) la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali svolti nella Regione nonche' le modalita' per il loro coordinamento; b) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e relative a: 1. le funzioni di competenza degli enti locali in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142; 2. le funzioni amministrative relative ai servizi sociali spettanti al comune ai sensi dell'art. 9 della legge n. 142/1990, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale secondo le rispettive competenze; 3. la riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale per l'affermazione dei diritti sociali di cittadinanza e della responsabilita' dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunita' solidale; 4. le funzioni relative all'autorizzazione ed alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area socioassistenziale; 5. ogni altra funzione in materia sociale attribuita o delegata con leggi dello Stato alla Regione e agli enti locali. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della liberta' e dignita' della persona e dell'inderogabile dovere di solidarieta' sociale, garantendo: a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo; b) l'eguaglianza di opportunita' a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; c) l'eguaglianza di opportunita' tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della societa'; d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalita'; e) il diritto ad una maternita' e paternita' consapevole; f) la liberta' di scelta fra le prestazioni erogabili; g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili; h) l'accesso e la fruibilita' delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni; i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarieta', di partecipazione, di auto-organizzazione, di attivita' promozionali; l) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture.