(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37
                        del 13 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione Toscana, con la presente legge, intende provvedere e
coordinare gli interventi di politica  sociale,  anche  con  apposite
reti  di  protezione  sociale,  attraverso  la  loro integrazione con
quelli sanitari, con quelli  relativi  alla  casa,  al  lavoro,  alla
mobilita',   alla   formazione,  all'istruzione,  all'educazione,  al
diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero e  a
tutti  gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed
alla prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale.
  2. La presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per
l'esercizio  delle  funzioni programmatorie e amministrative da parte
dei soggetti pubblici titolari.
  3. In particolare, la presente legge disciplina:
   a) la  programmazione  e  l'organizzazione  dei  servizi  e  degli
interventi   socio-assistenziali  svolti  nella  Regione  nonche'  le
modalita' per il loro coordinamento;
   b) l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art.  118,
comma 1, della Costituzione e relative a:
    1.  le  funzioni  di  competenza  degli enti locali in attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;
    2.  le  funzioni  amministrative  relative  ai  servizi   sociali
spettanti  al  comune  ai  sensi dell'art. 9 della legge n. 142/1990,
salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti  dalla  legge
statale e regionale secondo le rispettive competenze;
    3. la riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale
per  l'affermazione  dei  diritti  sociali  di  cittadinanza  e della
responsabilita'  dei  soggetti  istituzionali  e   sociali   per   la
costruzione di una comunita' solidale;
    4.  le  funzioni  relative  all'autorizzazione  ed alla vigilanza
sulle  istituzioni  pubbliche  e  private   che   operano   nell'area
socioassistenziale;
    5.  ogni  altra funzione in materia sociale attribuita o delegata
con leggi dello Stato alla Regione e agli enti locali.
  4.  Per  i  fini  di   cui   ai   precedenti   commi   il   sistema
socio-assistenziale della Regione si informa ai principi del pieno ed
inviolabile  rispetto  della  liberta'  e  dignita'  della  persona e
dell'inderogabile dovere di solidarieta' sociale, garantendo:
   a)  il  rispetto  dei  diritti  inviolabili  della   persona   con
riferimento  anche  alle  esigenze di riservatezza delle informazioni
che riguardano la sua condizione nel  rispetto  della  libera  scelta
dell'individuo;
   b)  l'eguaglianza  di opportunita' a condizioni sociali e stati di
bisogno differenti;
   c)  l'eguaglianza  di  opportunita'  tra  uomo   e   donna   nella
valorizzazione  della  differenza  di  genere in tutte le espressioni
della societa';
   d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di
lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come
misure di emergenza e di eccezionalita';
   e) il diritto ad una maternita' e paternita' consapevole;
   f) la liberta' di scelta fra le prestazioni erogabili;
   g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e  l'informazione  sui
servizi disponibili;
   h) l'accesso e la fruibilita' delle prestazioni in tempi che siano
compatibili con i bisogni;
   i)  l'individuazione  del  cittadino  come protagonista e soggetto
attivo nell'ambito dei principi di solidarieta',  di  partecipazione,
di auto-organizzazione, di attivita' promozionali;
   l) la valorizzazione e l'integrazione delle diverse culture.