Art. 2.
          Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi
 
  1.  Il  sistema  socio-assistenziale della Regione e' finalizzato a
realizzare una rete di  protezione  sociale,  di  opportunita'  e  di
garanzie   volte  al  pieno  sviluppo  umano  e  al  benessere  della
comunita', al sostegno dei progetti di vita  delle  persone  e  delle
famiglie.
  2.  La  Regione  riconosce la particolare importanza dell'attivita'
dei soggetti del volontariato, della  cooperazione  sociale  e  degli
altri  soggetti  del  privato  sociale, delle reti anche informali di
persone  e   di   famiglie   favorendone   lo   sviluppo   attraverso
l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalita'
stabilite dalla presente legge.
  3.  La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono
attivita' assistenziali, anche a fini di lucro, in  conformita'  alle
disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia,  ed  utilizza  il loro
contributo nell'ambito della programmazione regionale e locale.
  4. La Regione incentiva l'integrazione dei programmi di  intervento
promossi da soggetti pubblici e privati in reti di servizio orientate
a   fornire  prestazioni  personalizzate  come  risposta  a  problemi
omogenei.
  5.  In  particolare,  il  sistema  socio-assistenziale  persegue  i
seguenti obiettivi:
   a)  il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari quale
metodo obbligatorio di lavoro tra servizi ed  enti  indipendentemente
dalle  diverse  modalita'  di  gestione,  al  fine  di assicurare una
risposta unitaria alle esigenze della persona;
   b) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi;
   c) la prevenzione e l'individuazione precoce nonche' la  rimozione
delle  cause  di  ordine  economico, culturale, educativo, formativo,
ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno  e
di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;
   d)  la  promozione  di  interventi  formativi e informativi per la
diffusione della consapevolezza dei diritti  della  donna,  favorendo
anche  interventi  per  l'acquisizione  e  il potenziamento della sua
autonomia, per il suo  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  della
formazione professionale;
   e)  l'erogazione di un omogeneo livello di prestazioni su tutto il
territorio regionale, con definizione dei livelli minimi garantiti;
   f) la protezione e la tutela sociale, anche in collegamento con la
tutela giuridica, dei soggetti incapaci di  provvedere  a  se  stessi
quando  siano  assenti oppure in via di fatto non intervengano coloro
ai quali dalla legge e' affidato tale compito;
   g) la realizzazione di iniziative  volte  al  miglioramento  della
condizione umana, ivi compresa l'istituzione di strutture permanenti;
   h) la valorizzazione delle capacita' e delle risorse della persona
attraverso   attivita'  di  sostegno  e  supporto  avvalendosi  della
metodologia della relazione tra operatori e cittadini;
   i) la promozione e la valorizzazione  della  partecipazione  degli
utenti,  dei  cittadini  e delle formazioni ed organizzazioni sociali
all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettivita'
e  degli  obiettivi  della  programmazione,  nonche'  alla   verifica
dell'efficacia dei servizi e degli interventi;
   l) la rilevazione e l'impiego coordinato e programmato di tutte le
risorse  globalmente disponibili per il complesso dei servizi e degli
interventi.
  6. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Istituzioni pubbliche
di  assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.)  quali  strutture eroganti
servizi socio-assistenziali, anche a valenza sanitaria ed educativa.