Art. 2. Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi 1. Il sistema socio-assistenziale della Regione e' finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, di opportunita' e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunita', al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie. 2. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attivita' dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del privato sociale, delle reti anche informali di persone e di famiglie favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle finalita' stabilite dalla presente legge. 3. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che svolgono attivita' assistenziali, anche a fini di lucro, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed utilizza il loro contributo nell'ambito della programmazione regionale e locale. 4. La Regione incentiva l'integrazione dei programmi di intervento promossi da soggetti pubblici e privati in reti di servizio orientate a fornire prestazioni personalizzate come risposta a problemi omogenei. 5. In particolare, il sistema socio-assistenziale persegue i seguenti obiettivi: a) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari quale metodo obbligatorio di lavoro tra servizi ed enti indipendentemente dalle diverse modalita' di gestione, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona; b) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi; c) la prevenzione e l'individuazione precoce nonche' la rimozione delle cause di ordine economico, culturale, educativo, formativo, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento; d) la promozione di interventi formativi e informativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti della donna, favorendo anche interventi per l'acquisizione e il potenziamento della sua autonomia, per il suo inserimento nel mondo del lavoro e della formazione professionale; e) l'erogazione di un omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale, con definizione dei livelli minimi garantiti; f) la protezione e la tutela sociale, anche in collegamento con la tutela giuridica, dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando siano assenti oppure in via di fatto non intervengano coloro ai quali dalla legge e' affidato tale compito; g) la realizzazione di iniziative volte al miglioramento della condizione umana, ivi compresa l'istituzione di strutture permanenti; h) la valorizzazione delle capacita' e delle risorse della persona attraverso attivita' di sostegno e supporto avvalendosi della metodologia della relazione tra operatori e cittadini; i) la promozione e la valorizzazione della partecipazione degli utenti, dei cittadini e delle formazioni ed organizzazioni sociali all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettivita' e degli obiettivi della programmazione, nonche' alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi; l) la rilevazione e l'impiego coordinato e programmato di tutte le risorse globalmente disponibili per il complesso dei servizi e degli interventi. 6. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) quali strutture eroganti servizi socio-assistenziali, anche a valenza sanitaria ed educativa.