Art. 4.
     Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale
 
  1.  Il  cittadino  utente del sistema sociale e assistenziale della
Regione ha diritto:
   a)  ad  essere  informato,  anche  da   parte   dei   responsabili
individuati  ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, sui  propri  diritti  in
rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulla disponibilita' delle
prestazioni  socio-assistenziali,  sui requisiti per l'accesso, sulle
possibilita' di scelta, sulle condizioni e sui requisiti per accedere
alle prestazioni e relative procedure,  nonche'  sulle  modalita'  di
erogazione e delle prestazioni stesse;
   b)   ad  esprimere  il  consenso  sul  tipo  di  prestazione,  con
particolare  riferimento  alle  proposte  di  ricovero  in  strutture
residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
   c) ad ottenere che le modalita' di organizzazione e di svolgimento
dei  servizi  garantiscano in concreto lo sviluppo della personalita'
nel pieno rispetto della liberta' e della dignita' personale, nonche'
dell'eguaglianza sostanziale;
   d) ad accedere e a fruire di tutte le prestazioni  e  di  tutti  i
servizi di cui alla presente legge;
   e)  alla  riservatezza  e  al segreto professionale da parte degli
operatori addetti ai servizi;
   f) a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con
le disponibilita' esistenti nell'ambito territoriale determinato  per
ciascun servizio socio-assistenziale;
   g)  ad essere garantito nella riservatezza e nella sua facolta' di
presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili
dei servizi e dei procedimenti nonche' ad ottenere le debite risposte
motivate.
  2. L'intervento di informazione riguarda:
   a)  attivita'  diretta  a  fornire  al  cittadino  informazioni  e
consulenza per la conoscenza delle prestazioni erogate dai servizi;
   b)  attivita'  di informazione rivolta alla collettivita' o mirata
ad offrire forme di  conoscenza  in  termini  di  servizi  e  risorse
disponibili  a  gruppi  omogenei, anche attraverso lo strumento della
"Carta dei servizi".
  3. La Regione e gli enti locali svolgono interventi  di  promozione
sociale che riguardano:
   a)   iniziative   volte   a  promuovere  il  coinvolgimento  della
collettivita' e la crescita della sensibilita' sui temi  sociali  ed,
in  particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti
a rischio di emarginazione, delle persone  anziane  e  delle  persone
disabili;
   b)  attivita'  di promozione e valorizzazione delle organizzazioni
di volontariato nonche' attivita' di promozione della cooperazione.
  4. Ai fini di cui al comma 2, i soggetti individuati ai sensi della
presente legge devono attuare interventi  e  azioni  di  informazione
rivolti  ai cittadini ed, in particolare, ai minori e agli anziani al
fine di favorire la piena  consapevolezza  in  relazione  all'uso  di
mezzi  di  comunicazione  di massa, e per favorire l'accrescimento di
capacita' critiche e di processi cognitivi e culturali adeguati.