Art. 4. Diritto all'informazione e interventi di promozione sociale 1. Il cittadino utente del sistema sociale e assistenziale della Regione ha diritto: a) ad essere informato, anche da parte dei responsabili individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulla disponibilita' delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle possibilita' di scelta, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e relative procedure, nonche' sulle modalita' di erogazione e delle prestazioni stesse; b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, con particolare riferimento alle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge; c) ad ottenere che le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della personalita' nel pieno rispetto della liberta' e della dignita' personale, nonche' dell'eguaglianza sostanziale; d) ad accedere e a fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi di cui alla presente legge; e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli operatori addetti ai servizi; f) a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con le disponibilita' esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio-assistenziale; g) ad essere garantito nella riservatezza e nella sua facolta' di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonche' ad ottenere le debite risposte motivate. 2. L'intervento di informazione riguarda: a) attivita' diretta a fornire al cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni erogate dai servizi; b) attivita' di informazione rivolta alla collettivita' o mirata ad offrire forme di conoscenza in termini di servizi e risorse disponibili a gruppi omogenei, anche attraverso lo strumento della "Carta dei servizi". 3. La Regione e gli enti locali svolgono interventi di promozione sociale che riguardano: a) iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettivita' e la crescita della sensibilita' sui temi sociali ed, in particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone disabili; b) attivita' di promozione e valorizzazione delle organizzazioni di volontariato nonche' attivita' di promozione della cooperazione. 4. Ai fini di cui al comma 2, i soggetti individuati ai sensi della presente legge devono attuare interventi e azioni di informazione rivolti ai cittadini ed, in particolare, ai minori e agli anziani al fine di favorire la piena consapevolezza in relazione all'uso di mezzi di comunicazione di massa, e per favorire l'accrescimento di capacita' critiche e di processi cognitivi e culturali adeguati.