Art. 10.
                            Aree contigue
 
  1.  Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei
valori di un'area  naturale  protetta,  il  Consiglio  regionale,  su
proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area  naturale  protetta  e  con  gli  enti  locali interessati,
stabilisce  piani  e  programmi  nonche'  le  eventuali   misure   di
disciplina  della  pesca,  delle attivita' estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta
interessata, delimitandone i  confini  d'intesa  con  l'organismo  di
gestione dell'area naturale protetta medesima.
  2.  Ai  fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio
venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette  si  svolge
nella  forma  della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi
diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su  cui
insiste l'area contigua all'area naturale protetta.
  3.  Nelle  aree  contigue  la gestione dei piani e dei programmi di
prelievo, e' affidata  all'organismo  di  gestione  dell'ATC  in  cui
ricadono  le  aree  interessate, d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area naturale protetta.
  4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in
tutto   o   in   parte   con   il   territorio   di    una    azienda
faunistico-venatoria,  l'esercizio  venatorio  nell'area  contigua si
svolge nella forma della caccia controllata,  secondo  una  specifica
disciplina  di  accesso  e  di  funzionamento approvata dal Consiglio
regionale,  su  proposta  della   Giunta   regionale   d'intesa   con
l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e in base a piani
di   assestamento   e   di  prelievo  approvati  dall'Amministrazione
provinciale d'intesa con l'organismo di gestione  dell'area  naturale
protetta.
  5.  Nel  caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a
norma dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 394/1991.