Art. 10. Aree contigue 1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonche' le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima. 2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta. 3. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, e' affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. 4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di una azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e in base a piani di assestamento e di prelievo approvati dall'Amministrazione provinciale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. 5. Nel caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 394/1991.