Art. 8.
                       Misure di salvaguardia
 
  1. Il presidente della Giunta regionale, qualora vengano  ravvisate
o  accertate  situazioni  di  grave  pericolo  o  di danno ambientale
relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di
piano adottato  dalla  Giunta  regionale,  puo'  sottoporre  le  aree
interessate  a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge n.  394/1991 e dell'articolo 10 della legge  regionale
n.  74/1991,  sentita  la  competente Commissione consiliare che deve
pronunciarsi entro otto giorni dalla data di  ricevimento  dell'atto.
Decorso tale termine il presidente della Giunta regionale procede.
  2.  Dalla  data  di pubblicazione del piano regionale approvato dal
Consiglio regionale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 7
e  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  leggi  regionali
istitutive  delle  singole aree naturali protette, e comunque per non
piu' di cinque anni, entro i confini delle aree di  cui  all'articolo
7,  comma  4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi
commi e le eventuali  misure  transitorie  di  salvaguardia  previste
dall'articolo 7, comma 4, lettera b).
  3.  All'interno  delle  zone  A  previste dall'articolo 7, comma 4,
lettera a), numero 1), delle aree naturali protette  individuate  dal
piano regionale, sono vietati:
   a)  la  raccolta  ed  il  danneggiamento della flora spontanea, ad
eccezione di quanto connesso con le attivita' di produzione agricola,
di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto  eseguito
per  fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti
salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed  altri  prodotti
del  bosco,  purche' effettuati nel rispetto della vigente normativa,
degli usi civici e delle consuetudini locali;
   b)  l'introduzione  in  ambiente  naturale  di  specie,  razze   e
popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
   c)   il   prelievo   di   materiali   di   interesse  geologico  e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di  ricerca
e studio, da istituti pubblici;
   d)  l'apertura  di  nuove  cave  e  torbiere e la riattivazione di
quelle dismesse. Le attivita' legittimamente in esercizio  alla  data
di   pubblicazione   del  piano  regionale  di  cui  all'articolo  7,
proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5  maggio
1993,  n.  27.  La  Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data,
procede ad un monitoraggio delle  cave  ricadenti  all'interno  delle
aree indicate dal piano regionale e puo' disporre motivate variazioni
o  prescrizioni  ai  fini  di  un  adeguato  recupero  e sistemazione
ambientale per la compatibilita' con  gli  interessi  di  tutela  del
territorio;
   e)  l'uso  di  qualsiasi  mezzo  diretto  all'abbattimento ed alla
cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio  dell'attivita'
venatoria  e  della  pesca  in acque interne, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente;
   f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale  scopo  ed
appositamente attrezzate;
   g)  il  transito  di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali,  vicinali  gravate  dai  servizi  di  pubblico
passaggio  e  private,  fatta  eccezione  per i mezzi di servizio, di
soccorso e per le attivita'  agro-silvo-pastorali  e  agrituristiche,
nonche'   per  gli  autoveicoli  e  le  autovetture  dei  proprietari
residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;
   h) la  costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di
recinzione,  ad  eccezione  di quelle necessarie alla sicurezza degli
impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' presenti e
compatibili,  purche'  realizzate  secondo  tipologie   e   materiali
tradizionali;
   i) lo svolgimento di attivita' sportive a motore;
   j)  la  circolazione  dei  natanti  a motore a combustione interna
lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione  per  le
attivita'  di  sorveglianza,  di  soccorso e di esercizio della pesca
autorizzata;
   k)  la  realizzazione  di  opere  che   comportino   modificazione
permanente del regime delle acque;
   l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
   m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque
natura  e  per  qualsiasi  scopo,  fatta eccezione per la segnaletica
stradale  di  cui  alla  normativa  vigente  e  per  la   segnaletica
informativa del parco;
   n)  la realizzazione di nuove opere di mobilita', quali: ferrovie,
filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;
   o) la  realizzazione  di  nuovi  edifici  all'interno  delle  zone
territoriali  omogenee  E)  previste  dall'articolo 2 del decreto del
Ministro per i  lavori  pubblici  2  aprile  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  16  aprile  1968,  n.  97,  in cui sono comunque
consentiti:
    1) interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla  data
di entrata in vigore della presente legge;
    2)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, di
restauro conservativo e  di  risanamento  igienico-edilizio  che  non
comportino modifiche di carattere strutturale;
    3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici;
    4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.
  4.  All'interno  delle  zone  A, previste dall'articolo 7, comma 4,
lettera a), numero 1), sono consentite:
   a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici
vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee  A)  e
B)  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968;
   b) la realizzazione di qualsiasi attivita' edilizia nelle zone C),
D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per  i  lavori
pubblici  2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato
competente in materia di urbanistica;
   c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di
recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a
prevenire rischi documentati per l'integrita' dell'ambiente e per  la
pubblica  incolumita',  con  particolare  riguardo  agli  impianti di
adduzione  idrica,   all'illuminazione   pubblica,   alle   reti   di
telecomunicazione,  alle  opere igienico-sanitarie, alla soppressione
ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi  devono
essere  accompagnati  da  uno  studio  di  compatibilita'  ambientale
redatto  secondo  direttive  da  approvare  da  parte  della   Giunta
regionale  e  da  pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e
che tengano conto delle direttive gia' contenute  nella  deliberazine
della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;
   d)   la   realizzazione   di   interventi  per  le  infrastrutture
ferroviarie  e  viarie  nell'ambito  dei  tracciati  esistenti  o  di
limitate   modifiche   di   questi,  previa  valutazione  di  impatto
ambientale da parte della sezione aree naturali protette;
   e) le attivita' agricole e gli interventi strutturali previsti dai
piani di miglioramento aziendale  autorizzati  dagli  organi  tecnici
competenti;  gli  interventi  di  imboschimento, di utilizzazione dei
boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere  realizzati  purche'
non siano in contrasto con le finalita' di cui all'articolo 2.
  5.  All'interno  delle  zone  B  previste dall'articolo 7, comma 4,
lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3
e 4 in quanto compatibili con  l'attuazione  delle  previsioni  degli
strumenti  urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di
ricostruzione delle zone terremotate.
  6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E)  ed  F)  di  cui  al
decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste
dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i
quali,  pur  in  presenza  dell'approvazione  definitiva alla data di
enrata in vigore della presente legge, non si  sia  ancora  proceduto
all'avvio  dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria o di singoli insediamenti,  sono  sottoposti  a  nulla  osta
preventivo  degli  assessorati regionali competenti che lo rilasciano
entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento   dell'istanza.   Trascorso
infruttuosamente  tale  termine  il  comune interessato promuove, nei
quindici giorni  successivi,  una  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7.  Gli  interventi  e  le  opere  previsti al comma 3, lettera o),
numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e  comma  5
sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.
  8.  Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area
naturale protetta, non ancora  approvati  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in
sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR),  istituito  con
la  legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con
la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente
in  materia  di  aree  naturali  protette,   che   ne   verifica   la
compatibilita'  con  le  finalita'  di  cui  all'articolo 2. La prima
sezione del CTCR e' integrata dal dirigente regionale  competente  in
materia di aree naturali protette.
  9.  In  caso  di  necessita'  ed urgenza o per ragioni di sicurezza
pubblica, il Presidente della  Giunta  regionale,  con  provvedimento
motivato, puo' autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui
al  presente  articolo,  prescrivendo  le  modalita' di attuazione di
lavori  ed  opere  idonei  a  tutelare  l'integrita'  dei  luoghi   e
dell'ambiente naturale.