Art. 8. Misure di salvaguardia 1. Il presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, puo' sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 394/1991 e dell'articolo 10 della legge regionale n. 74/1991, sentita la competente Commissione consiliare che deve pronunciarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Decorso tale termine il presidente della Giunta regionale procede. 2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non piu' di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b). 3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati: a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attivita' di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purche' effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona; c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attivita' legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. La Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e puo' disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilita' con gli interessi di tutela del territorio; e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attivita' venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attivita' agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonche' per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno; h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' presenti e compatibili, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; i) lo svolgimento di attivita' sportive a motore; j) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata; k) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco; n) la realizzazione di nuove opere di mobilita', quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali; o) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti: 1) interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge; 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale; 3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici; 4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale. 4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite: a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; b) la realizzazione di qualsiasi attivita' edilizia nelle zone C), D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato competente in materia di urbanistica; c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrita' dell'ambiente e per la pubblica incolumita', con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilita' ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive gia' contenute nella deliberazine della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340; d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa valutazione di impatto ambientale da parte della sezione aree naturali protette; e) le attivita' agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purche' non siano in contrasto con le finalita' di cui all'articolo 2. 5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate. 6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di enrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera o), numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6. 8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilita' con le finalita' di cui all'articolo 2. La prima sezione del CTCR e' integrata dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette. 9. In caso di necessita' ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, puo' autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale.