Art. 4.
                            D e l e g h e
 
  1. Sono delegate alle province:
   a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1;
   b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio  dell'attivita'
di cava;
   c)  le  funzioni amministrative di cui all'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  limitatamente  a
quanto  previsto  alle  lettere  b)  e  c)  negli ambiti territoriali
estrattivi previsti dai piani delle cave;
   d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di
cui agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923,  n.
3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e  di  terreni montani" ed all'art. 25 della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8 "Legge forestale regionale";
   e) l'assistenza tecnica ai comuni, se richiesta;
   f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza,  qualora  i
comuni,  previamente  diffidati,  non  provvedano al compimento degli
atti dovuti;
   g) le funzioni  di  vigilanza  e  quelle  amministrative  inerenti
all'applicazione  delle  norme  di  polizia delle cave e torbiere, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1959,  n.
128  "Norme  di  polizia delle miniere e delle cave", del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  "Norme  per  la
prevenzione  degli  infortuni sul lavoro", del decreto legislativo 19
settembre  1994,  n.  626  "Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,
89/654/   CEE,   89/655/CEE,  90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e
90/679/CEE riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della
salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro", come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e del  decreto  legislativo
25  novembre  1996,  n.  624  "Attuazione  della  direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle  industrie
estrattive  per  trivellazione  e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie  estrattive  a
cielo aperto o sotterranee";
   h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
per le funzioni delegate.
  2. Sono delegate ai comuni per i rispettivi territori:
   a) la vigilanza sull'esercizio delle attivita' esplicate entro gli
ambiti  territoriali  estrattivi  per  la  parte  in cui ricadono nel
territorio comunale;
   b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprieta'  ai
fini della ricerca;
   c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale;
   d)  la  sospensione e la cessazione dell'attivita' estrattiva, nei
casi  previsti   dalla   presente   legge,   sentita   la   provincia
territorialmente competente;
   e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
per le funzioni delegate;
   f) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine
della coltivazione del giacimento.
  3.  Le  province  e  i  comuni provvedono, entro i termini previsti
dalla presente legge, al compimento degli atti  dovuti;  in  caso  di
inerzia   la   Giunta   regionale,  anche  su  istanza  dei  soggetti
interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta  gli
atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi
60 giorni.
  4.   La   Giunta   regionale  determina  criteri  e  modalita'  per
l'esercizio delle funzioni delegate.