Art. 4. D e l e g h e 1. Sono delegate alle province: a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1; b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attivita' di cava; c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave; d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed all'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale"; e) l'assistenza tecnica ai comuni, se richiesta; f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti; g) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate. 2. Sono delegate ai comuni per i rispettivi territori: a) la vigilanza sull'esercizio delle attivita' esplicate entro gli ambiti territoriali estrattivi per la parte in cui ricadono nel territorio comunale; b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprieta' ai fini della ricerca; c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero ambientale; d) la sospensione e la cessazione dell'attivita' estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge, sentita la provincia territorialmente competente; e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate; f) la determinazione della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento. 3. Le province e i comuni provvedono, entro i termini previsti dalla presente legge, al compimento degli atti dovuti; in caso di inerzia la Giunta regionale, anche su istanza dei soggetti interessati, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi entro i successivi 60 giorni. 4. La Giunta regionale determina criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni delegate.