Art. 4. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attivita' sull'intero territorio regionale. La provincia puo' delegare il rilascio del tesserino ai comuni. 2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validita' quinquennale decorrente dalla data di rilascio. 3. Il tesserino deve contenere: a) numerazione progressiva regionale; b) data di rilascio; c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero professionale). 4. Il tesserino e' personale e non cedibile e puo' essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorita' di pubblica sicurezza. 5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di: a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende unita' sanitarie locali (U.S.L.), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6. 6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non e' richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi. 7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda. 8. Il tesserino e' rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6. 9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino puo' accertare, durante il periodo di validita' dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'art. 6. 10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui e' possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'art. 6. 11. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta, purche' accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito. 12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.