Art. 4.
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' subordinata al
possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione,
rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attivita' sull'intero
territorio regionale. La provincia puo' delegare il rilascio del
tesserino ai comuni.
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito
dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ha validita' quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il tesserino e' personale e non cedibile e puo' essere
rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in
possesso di piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare,
per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente
competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia
dell'avvenuta perdita alla autorita' di pubblica sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente
competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica
della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende unita'
sanitarie locali (U.S.L.), dagli enti locali, dalle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o
privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal
presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori
regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non
e' richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali,
in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero
alla comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino e' rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione
di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su
apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del
contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art.
6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino
puo' accertare, durante il periodo di validita' dello stesso, che
persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della
qualifica di raccoglitore professionale di cui all'art. 6.
10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR), i quattro
giorni della settimana in cui e' possibile effettuare la raccolta,
salvo quanto disposto dall'art. 6.
11. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta,
purche' accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite
giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale
di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi
preposti alla vigilanza.