Art. 4.
      Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
 
  1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  e' subordinata al
possesso  di  un  apposito  tesserino  regionale  di  autorizzazione,
rilasciato  dalla provincia, che abilita a tale attivita' sull'intero
territorio regionale. La provincia  puo'  delegare  il  rilascio  del
tesserino ai comuni.
  2.  Il  tesserino,  conforme  ad  un  modello  edito  e distribuito
dall'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ha validita' quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
  3. Il tesserino deve contenere:
   a) numerazione progressiva regionale;
   b) data di rilascio;
   c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
   d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante  ovvero
professionale).
  4.  Il  tesserino  e'  personale  e  non  cedibile  e  puo'  essere
rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia  in
possesso  di  piu' di un tesserino e' perseguibile ai sensi di legge.
In caso di sottrazione, smarrimento o  deterioramento,  il  titolare,
per  ottenere  il  duplicato  del tesserino, deve rivolgersi all'ente
competente,   dimostrando   di   aver   provveduto   alla    denuncia
dell'avvenuta perdita alla autorita' di pubblica sicurezza.
  5.  La  domanda  di  rilascio  del  tesserino,  presentata all'ente
competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
   a) attestazione di frequenza di un corso di formazione  micologica
della  durata  minima  di  dodici  ore  svolto  dalle  Aziende unita'
sanitarie locali (U.S.L.),  dagli  enti  locali,  dalle  associazioni
micologiche  di  rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o
privati, sulla base di uno schema unico di  programma  approvato  dal
presidente  della  giunta  regionale,  su  proposta  degli  assessori
regionali competenti;
   b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
   c) copia della ricevuta di versamento del  contributo  annuale  di
cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art. 6.
  6.  L'attestazione  di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non
e' richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali,
in biologia e per i micologi.
  7.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda di cui al
comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino  ovvero
alla comunicazione della reiezione della domanda.
  8. Il tesserino e' rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione
di  visto,  dietro  presentazione  all'ente competente di domanda, su
apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento  del
contributo annuale di cui all'art. 5, salvo quanto disposto dall'art.
6.
  9.  L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino
puo' accertare, durante il periodo di  validita'  dello  stesso,  che
persistano  i  requisiti  richiesti  ai fini del riconoscimento della
qualifica di raccoglitore professionale di cui all'art. 6.
  10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento  da
pubblicarsi  nel  Bollettino ufficiale della Regione (BUR), i quattro
giorni della settimana in cui e' possibile  effettuare  la  raccolta,
salvo quanto disposto dall'art. 6.
  11.  Ai  minori  di  anni  quattordici  e'  consentita la raccolta,
purche'  accompagnati  da  persona  munita  di  tesserino.  I  funghi
raccolti  dal  minore  concorrono a formare il quantitativo procapite
giornaliero di raccolta consentito.
  12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale
di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su  richiesta,  agli  organi
preposti alla vigilanza.