Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    Spettano  al  consiglio  e  alla  giunta  regionale,  secondo  le
rispettive    competenze    statutarie,    la    pianificazione,   la
programmazione,  il  coordinamento e la vigilanza degli interventi di
protezione ambientale, come segue:
      a) definire   gli   obiettivi   generali   delle  attivita'  di
prevenzione e di controllo ambientale;
      b) promuovere  il  piu'  ampio  concorso degli enti locali alla
definizione  degli obiettivi e alla programmazione delle attivita' di
prevenzione e di controllo ambientale;
      c) assumere   atti   di   indirizzo  e  coordinamento  mediante
emanazione  delle  direttive  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di prevenzione e dei controlli ambientali;
      d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
      e) approvare  i piani regionali di intervento per la protezione
dell'ambiente;
      f) approvare  i  programmi comunali e provinciali di intervento
di   protezione  ambientale,  elaborati  in  coerenza  con  il  piano
regionale di cui alla lettera e);
      g) svolgere  l'attivita'  di  controllo sull'ARPACAL, di cui al
successivo art. 8;
      h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
      i) stipulare  con  l'Agenzia  europea per l'ambiente, di cui al
Regolamento  CEE 1210/1990; con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
convertito  con  modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con
altri  enti  ed  istituti  di  ricerca,  internazionali,  nazionali e
regionali,   sia   pubblici,   sia   privati,  apposite  convenzioni,
finalizzate   all'espletamento   dei   compiti   e   delle  attivita'
dell'ARPACAL;
      l) definire  annualmente  -  tramite  la  giunta  -  sentito il
direttore  generale  dell'ARPACAL,  con apposito atto, le prestazioni
che  questa  e'  tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e
alle  dotazioni  finanziarie  trasferitele  ai  sensi  della presente
legge;
      m) stabilire   il   contributo   necessario   all'ARPACAL   per
l'espletamento delle attivita' ordinarie affidatele dalla Regione;
      n) stabilire  la  percentuale  del  Fondo  sanitario  regionale
spettante all'ARPACAL;
      o) stabilire,  su  predisposizione  del  direttore generale, un
tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.