Art. 3.
             Funzioni e rapporti con le autonomie locali
    1.  I comuni, le province e le comunita' montane, per l'esercizio
delle  funzioni  di prevenzione, protezione e controllo ambientale di
rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
    2.  L'ARPACAL  assicura  agli  enti-locali  e  ai dipartimenti di
prevenzione  delle  Aziende  sanitarie locali (A.S.L.) della Regione,
attivita'  di  consulenza  e supporto tecnico-scientifico e analitico
sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.
    3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 14
della  legge  8 giugno  1990, n. 142, cosi' come previsto dall'art. 2
della  legge  21 gennaio  1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni
con  le  province,  con  le  quali  vengono stabiliti i criteri e' le
modalita' di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il
supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e
delegate alle province stesse in materia ambientale.
    4.  Per  la  definizione  delle  attivita' tecnico-scientifiche e
analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la Regione promuove la
definizione  di  un  apposito  accordo  di  programma  con i soggetti
interessati.  In  tale  accordo  di  programma  sara'  prevista,  tra
l'altro,  l'individuazione  dei  livelli  qualitativi e quantitativi,
nonche'  dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL
stessa.  A  tal  fine,  il  presidente  dalla giunta regionale, o suo
delegato,  convoca  un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle
autonomie  locali  e  delle  A.S.L.,  e  con  la  partecipazione  del
direttore  generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e
delle  condizioni  dell'accordo,  da  realizzarsi mediante specifiche
convenzioni.
    5.  Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o
istituire  servizi,  uffici, settori operativi e strutture tecniche e
di  laboratori  con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai
sensi dell'art. 7 della presente legge.