Art. 3. Funzioni e rapporti con le autonomie locali 1. I comuni, le province e le comunita' montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL. 2. L'ARPACAL assicura agli enti-locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) della Regione, attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi. 3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e' le modalita' di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale. 4. Per la definizione delle attivita' tecnico-scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la Regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sara' prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonche' dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il presidente dalla giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni. 5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.