(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
    1.  La  presente  legge  disciplina,  in  conformita'  con quanto
previsto  dalla legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli  enti  locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti
amministrativi   in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,   protezione   della   natura   e   ambientale,  tutela
dell'ambiente  dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche
e  difesa  suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere pubbliche
viabilita' e trasporti conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112),  in  attuazione  del  decreto  legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) l'esercizio
delle  funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,
ed  in  particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione
ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a l50KV.
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
      a) la  compatibilita'  degli  interventi oggetto della presente
legge   con   l'obiettivo   dello  sviluppo  sostenibile,  anche  con
riferimento  alle  risorse  identificate  ai  sensi dell'art. 2 della
legge  regionale  16 gennaio  1995,  n.  5  (Norme per il governo del
territorio);
      b) la  protezione  della  popolazione dall'esposizione ai campi
elettromagnetici;
      c) la  qualita'  della  progettazione  degli interventi oggetto
della   presente  legge,  secondo  quanto  previsto  dal  titolo  II,
nell'ambito  ed entro i limiti determinati con le norme di competenza
statale a tal fine adottate;
      d) l'armonizzazione  del  sistema  della  distribuzione  e  del
trasporto  dell'energia  elettrica  con il paesaggio ed il territorio
antropizzato e con la pianificazione urbanistica;
      e) lo  snellimento delle procedure amministrative autorizzative
oggetto della presente legge.