(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 20 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge disciplina, in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambientale, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilita' e trasporti conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a l50KV. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue: a) la compatibilita' degli interventi oggetto della presente legge con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento alle risorse identificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio); b) la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici; c) la qualita' della progettazione degli interventi oggetto della presente legge, secondo quanto previsto dal titolo II, nell'ambito ed entro i limiti determinati con le norme di competenza statale a tal fine adottate; d) l'armonizzazione del sistema della distribuzione e del trasporto dell'energia elettrica con il paesaggio ed il territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica; e) lo snellimento delle procedure amministrative autorizzative oggetto della presente legge.