Art. 10. Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere 1. Nel rispetto delle norme statali in materia, a richiesta dell'interessato, con il provvedimento di autorizzazione puo' essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, nonche' di ogni altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.