Art. 10.
     Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere
    1. Nel  rispetto  delle  norme  statali  in  materia, a richiesta
dell'interessato,  con il provvedimento di autorizzazione puo' essere
dichiarata   la  sussistenza  della  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita'  dei  lavori  e  delle  opere, nonche' di ogni altra
condizione  necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle
aree  interessate  e  la costruzione delle linee e degli impianti. Il
provvedimento  indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e
compiersi le espropriazioni ed i lavori.