Art. 11.
               Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
    l . Le province, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti
statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del piano
di  indirizzo  territoriale (P.I.T.), determinano entro un anno dalla
entrata  in  vigore  della  presente legge, nei piani territoriali di
coordinamento  (P.T.C.),  gli  indirizzi  per  l'individuazione degli
ambiti  relativi  alla  rete  ed  agli  impianti  per il trasporto di
energia  elettrica, prevedendo l'individuazione eventuale di appositi
corridoi infrastrutturali afferenti le nuove linee elettriche ad alta
tensione, e comunque finalizzati al risanamento della rete esistente,
sulla  base  dei  quadri  conoscitivi  di  cui  al precedente art. 2.
Possono  indicare  inoltre  ambiti  territoriali da risanare, sia per
finalita'  di  protezione  ambientale,  sia  al fine di ridurre l'im-
patto visivo delle linee elettriche esistenti.
    2. Le iniziative di risanamento di cui al comma l saranno attuate
mediante  appositi  accordi  tra  l'amministrazione  competente  ed i
proprietari delle opere da risanare; il risanamento e' effettuato con
onere  a  carico  dei  proprietari anche con ricorso ai finanziamenti
eventualmente  derivanti da appositi fondi statali e comunitari a tal
fine utilizzabili.
    3. I   comuni,   all'atto   dell'adozione   dei  nuovi  strumenti
urbanistici  e  delle  loro  varianti,  tengono  conto delle linee ed
impianti  esistenti,  ed  autorizzati,  anche al fine di garantire il
rispetto  delle  norme  di cui alla presente legge, e delle direttive
previste    dall'art. 4,   individuando,   in   particolare,   ambiti
territoriali  e norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei
limiti e delle prescrizioni poste ai sensi dell'art. l5.
    4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma l, e le
prescrizioni  di cui all'art. l5, integrano il quadro conoscitivo dei
piani  strutturali  previsti  dall'art. 23  della  legge regionale n.
5/1995 e successive modificazioni.
    5. La  costruzione  di  linee  ed  impianti elettrici e' soggetta
esclusivamente  all'autorizzazione disciplinata dalla presente legge,
fatta  eccezione  per  la  costruzione  di  opere  edilizie adibite a
stazioni  ed  a  cabine  elettriche,  che sono soggette alla relativa
concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente, nei casi previsti
dalla lettera f), comma 1, art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme per la edificabilita' dei suoli).
    6. Qualora  si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai
sensi   dell'art. 6,  la  determinazione  relativa  alla  concessione
edilizia e' acquisita nelle forme e con le modalita' ivi previste.
Art. 12.
       Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse
    1. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  interessate,
l'autorita'  competente  all'esercizio  delle funzioni amministrative
disciplinate  dalla presente legge puo' ordinare, fuori dalle ipotesi
di  risanamento  disciplinate  dai  commi  l  e  2  dell'art. 11,  le
modifiche alle linee ed agli impianti elettrici, di cui si ravvisi la
necessita'  o l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse, anche
in  attuazione  delle prescrizioni di cui al titolo II della presente
legge.
    2. I1  provvedimento di cui al comma l costituisce autorizzazione
delle   modifiche   oggetto   dello   stesso,   ed  ha  efficacia  di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'.
    3. Con   il   provvedimento   di  cui  al  comma  2,  l'autorita'
amministrativa   competente,   ove  non  siano  intervenute  speciali
pattuizioni,   determina,   in   misura   congrua,   l'indennita'  da
corrispondersi,  dall'amministrazione  richiedente, ai titolari delle
opere interessate dalle modifiche di cui al presente articolo.