Art. 11. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie l . Le province, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nei piani territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi per l'individuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti per il trasporto di energia elettrica, prevedendo l'individuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione, e comunque finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla base dei quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono indicare inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per finalita' di protezione ambientale, sia al fine di ridurre l'im- patto visivo delle linee elettriche esistenti. 2. Le iniziative di risanamento di cui al comma l saranno attuate mediante appositi accordi tra l'amministrazione competente ed i proprietari delle opere da risanare; il risanamento e' effettuato con onere a carico dei proprietari anche con ricorso ai finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi statali e comunitari a tal fine utilizzabili. 3. I comuni, all'atto dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle linee ed impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle direttive previste dall'art. 4, individuando, in particolare, ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi dell'art. l5. 4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma l, e le prescrizioni di cui all'art. l5, integrano il quadro conoscitivo dei piani strutturali previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 5/1995 e successive modificazioni. 5. La costruzione di linee ed impianti elettrici e' soggetta esclusivamente all'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono soggette alla relativa concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente, nei casi previsti dalla lettera f), comma 1, art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli). 6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 6, la determinazione relativa alla concessione edilizia e' acquisita nelle forme e con le modalita' ivi previste. Art. 12. Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse 1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, l'autorita' competente all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge puo' ordinare, fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai commi l e 2 dell'art. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti elettrici, di cui si ravvisi la necessita' o l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni di cui al titolo II della presente legge. 2. I1 provvedimento di cui al comma l costituisce autorizzazione delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'autorita' amministrativa competente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, determina, in misura congrua, l'indennita' da corrispondersi, dall'amministrazione richiedente, ai titolari delle opere interessate dalle modifiche di cui al presente articolo.