Art. 13.
                           C o l l a u d o
    1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge
sono  soggetti,  a  cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad
apposita    procedura    di    collaudo   da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione,  alle  condizioni  ed entro i termini previsti a
tal   fine,   in   attuazione   della  legge  339/1986,  dal  decreto
interministeriale  21 marzo 1988, capitolo III (disposizioni finali e
transitorie), al punto 3.1.03.
    2. Il  collaudo  deve  essere  effettuato  da tecnici in possesso
della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati
professionalmente  ne'  economicamente in modo diretto o indiretto al
titolare dell'autorizzazione. Il certificato di collaudo e' trasmesso
a cura del titolare dell'autorizzazione all'autorita' competente.
    3. La procedura di collaudo provvede a verificare:
      a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
      b) la   funzionalita'   delle   opere,   anche   in  base  alle
caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
      c) la  conformita'  e la rispondenza delle opere al progetto ed
alle  eventuali  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione secondo
quanto previsto dalla presente legge;
      d) l'adozione  di  tutte  le  norme  di sicurezza imposte dalle
leggi e dai regolamenti vigenti;
      e) l'adempimento  di  ogni altro obbligo specificamente sancito
dall'autorizzazione.
    4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente
la  linea  attesti essere gia' stati sottoposti a verifica e collaudo
di tipo, in base alle norme vigenti.
    5. Qualora  l'effettuazione  del  collaudo  dia  esito  negativo,
l'autorita'  competente dichiara la decadenza secondo le modalita' di
cui all'art. 18, commi l e 2.
    6. Le direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c),
individuano  le  forme  e le modalita' per il collaudo delle linee ed
impianti  con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai sensi
dell'art. 9, dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.