Art. 13. C o l l a u d o 1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge sono soggetti, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti a tal fine, in attuazione della legge 339/1986, dal decreto interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (disposizioni finali e transitorie), al punto 3.1.03. 2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione. Il certificato di collaudo e' trasmesso a cura del titolare dell'autorizzazione all'autorita' competente. 3. La procedura di collaudo provvede a verificare: a) l'avvenuta ultimazione dei lavori; b) la funzionalita' delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi; c) la conformita' e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla presente legge; d) l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti; e) l'adempimento di ogni altro obbligo specificamente sancito dall'autorizzazione. 4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere gia' stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, in base alle norme vigenti. 5. Qualora l'effettuazione del collaudo dia esito negativo, l'autorita' competente dichiara la decadenza secondo le modalita' di cui all'art. 18, commi l e 2. 6. Le direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), individuano le forme e le modalita' per il collaudo delle linee ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai sensi dell'art. 9, dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.