Art. 2.
           Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione
    1. Al  fine  di consentire l'esercizio delle competenze regionali
in materia di energia, ed anche per l'elaborazione e l'attuazione del
Piano  energetico regionale (P.E.R.) ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale  27 giugno  1997,  n.  45  (Norme  in  materia  di  risorse
energetiche),  i  soggetti  operanti nel settore del trasporto, della
trasformazione  e  della  distribuzione  di  energia  elettrica, sono
tenuti  a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, i
dati relativi:
      a) alle  linee  ed  agli  impianti,  con  tensione  superiore a
400 volt,   entrati  in  esercizio,  nonche'  smantellati  nel  corso
dell'anno precedente;
      b) ai programmi annuali degli interventi previsti;
      c) ai  piani e/o programmi di risanamento di cui all'art. 7 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992
(Limiti  massimi  di  esposizione  ai  campi  elettrico  e  magnetico
generati  alla  frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi  e nell'ambiente esterno), e del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  del  28 settembre  1995  (Norme  tecniche
procedurali  di  attuazione  del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonche'
delle altre normative nazionali o regionali vigenti.
    2.  Per  il  primo anno, l'adempimento di cui alla lettera a) del
comma l, e' da riferirsi agli impianti esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.