Art. 2. Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione 1. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze regionali in materia di energia, ed anche per l'elaborazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (P.E.R.) ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), i soggetti operanti nel settore del trasporto, della trasformazione e della distribuzione di energia elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, i dati relativi: a) alle linee ed agli impianti, con tensione superiore a 400 volt, entrati in esercizio, nonche' smantellati nel corso dell'anno precedente; b) ai programmi annuali degli interventi previsti; c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonche' delle altre normative nazionali o regionali vigenti. 2. Per il primo anno, l'adempimento di cui alla lettera a) del comma l, e' da riferirsi agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.