Art. 4.
                          D i r e t t i v e
    1. Fatto  salvo  quanto  previsto  ai sensi della legge 28 giugno
1986,  n.  339  (Nuove  norme  per  la disciplina della costruzione e
dell'esercizio  di  linee  elettriche aeree esterne) e delle relative
norme di attuazione, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione,
le prescrizioni tecniche relative:
      a) alle  autorizzazioni  disciplinate  dalla presente legge, in
conformita' con i contenuti e gli indirizzi eventualmente dettati dal
P.E.R.  ai  sensi  del  comma  4 dell'art. 2 della legge regionale n.
45/1997,  ed  in  attuazione  delle  norme  di cui al titolo II della
presente legge;
      b) alle  linee  ed agli impianti che interessino aree protette,
ed alle altre aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico, o
scaturenti  da  atti  di  pianificazione, o comunque imposti da norme
comunitarie, nazionali, o regionali.
    2. Con  la  deliberazione  di cui al comma 1, la giunta regionale
definisce  altresi', nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti
statali  a  tal  fine  adottati,  le  modalita'  procedurali relative
all'attuazione   della  presente  legge,  ed  in  particolare  quelle
inerenti:
      a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo
compreso,   nei   casi   previamente  individuati,  un  programma  di
monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione
dei    livelli    relativi   ai   campi   elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici  effettivamente  generati  nell'ambito  territoriale
individuato ai sensi dell'art. 16, comma 3;
      b) all'effettuazione  di  controlli sulle attivita' autorizzate
ai  sensi  della  presente  legge,  nonche'  a  quelle  relative alle
modalita'   del  collaudo  delle  linee  ed  impianti  sottoposti  ad
autorizzazione, ai sensi dell'art. l 3;
      c) allo   svolgimento   della  procedura  semplificata  di  cui
all'art. 9,  ed in particolare alla determinazione dei criteri per la
valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso articolo;
      d) al   rilascio  dell'autorizzazione  in  sanatoria  ai  sensi
dell'art. 19, commi 6 e 7, e dell'art. 20;
      e) alla  comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma
1 dell'art. 2;
      f) agli    oneri    istruttori   a   carico   del   richiedente
l'autorizzazione.
    3.  La  deliberazione  di  cui ai commi l e 2 contiene inoltre la
descrizione tipologica:
      a) delle  categorie di interventi previsti ai sensi del comma l
dell'art. 3;
      b) delle  categorie  di  interventi  che configurino variazioni
essenziali delle linee od impianti esistenti;
      c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
    4.  Fermo  il  rispetto  del termine di cui al comma 1, la giunta
regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo previa
comunicazione alla commissione consiliare competente.