Art. 4. D i r e t t i v e 1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) e delle relative norme di attuazione, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative: a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge, in conformita' con i contenuti e gli indirizzi eventualmente dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1997, ed in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge; b) alle linee ed agli impianti che interessino aree protette, ed alle altre aree soggette a vincolo paesaggistico, idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione, o comunque imposti da norme comunitarie, nazionali, o regionali. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la giunta regionale definisce altresi', nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, le modalita' procedurali relative all'attuazione della presente legge, ed in particolare quelle inerenti: a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 16, comma 3; b) all'effettuazione di controlli sulle attivita' autorizzate ai sensi della presente legge, nonche' a quelle relative alle modalita' del collaudo delle linee ed impianti sottoposti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. l 3; c) allo svolgimento della procedura semplificata di cui all'art. 9, ed in particolare alla determinazione dei criteri per la valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso articolo; d) al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, e dell'art. 20; e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma 1 dell'art. 2; f) agli oneri istruttori a carico del richiedente l'autorizzazione. 3. La deliberazione di cui ai commi l e 2 contiene inoltre la descrizione tipologica: a) delle categorie di interventi previsti ai sensi del comma l dell'art. 3; b) delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle linee od impianti esistenti; c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma 1, la giunta regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo previa comunicazione alla commissione consiliare competente.