Art. 5. Domanda di autorizzazione l . Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, rispettivamente: a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 km, nonche' per le relative opere accessorie e varianti; b) alla provincia territorialmente competente, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lettera a), e per le rispettive opere accessorie e varianti. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o piu' province, l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale e' previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione di apposita intesa con l'altra o le altre province interessate. 2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., la domanda di cui al comma l deve essere corredata: a) dal progetto dell'opera; b) dagli allegati cartografici e fotografici; c) dagli altri allegati previsti, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi, dalla deliberazione regionale di cui all'art. 4, ivi compresa la documentazione relativa all'individuazione delle proprieta' soggette a espropriazione o a servitu'. 3. E' fatto salvo l'obbligo di trasmissione di copia della domanda di cui al comma l al Ministero delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1775/1933.