Art. 5.
                      Domanda di autorizzazione
    l . Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio  di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione
e  la  distribuzione  di  energia  elettrica,  i soggetti interessati
devono presentare apposita domanda, rispettivamente:
      a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale
di  esercizio  fra  100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3
km, nonche' per le relative opere accessorie e varianti;
      b) alla  provincia territorialmente competente, per le linee ed
impianti  con  tensione  e  sviluppo  inferiori  a quelli di cui alla
lettera a),  e per le rispettive opere accessorie e varianti. Qualora
la  linea  o impianto elettrico progettato interessi il territorio di
due  o  piu' province, l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia
nella  quale  e'  previsto  il maggiore  sviluppo della linea, previa
acquisizione  di  apposita  intesa  con  l'altra  o le altre province
interessate.
    2. Salvo  quanto  previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998,
n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., la domanda di
cui al comma l deve essere corredata:
      a) dal progetto dell'opera;
      b) dagli allegati cartografici e fotografici;
      c) dagli  altri  allegati  previsti,  in relazione alle diverse
tipologie  di  opere  ed interventi, dalla deliberazione regionale di
cui    all'art. 4,    ivi   compresa   la   documentazione   relativa
all'individuazione  delle  proprieta'  soggette  a espropriazione o a
servitu'.
    3.  E'  fatto  salvo  l'obbligo  di  trasmissione  di copia della
domanda   di   cui   al   comma   l   al   Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni   ai  sensi  dell'art. 111  del  regio  decreto  n.
1775/1933.