Art. 6. Procedimento autorizzativo 1. L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici non puo' essere rilasciata in assenza delle autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e di ogni altro atto di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e regionali vigenti. 2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5, l'autorita' procedente provvede a darne notizia nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o di accesso agli atti) e, in particolare mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, ovvero sul Foglio annunzi legali della provincia e relativa affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati dalle opere progettate. L'avviso deve contenere indicazione: del soggetto richiedente l'autorizzazione dei dati tecnici essenziali delle opere e/o impianti progettati del territorio interessato nonche' del nominativo del responsabile del procedimento e del luogo presso il quale gli atti sono depositati affinche' chiunque vi abbia interesse singolarmente o in forma associata possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione da' atto delle osservazioni pervenute e delle determinazioni in proposito assunte. 3. Ove occorra acquisire uno o piu' degli atti di assenso di cui al comma 1 l'amministrazione regionale o provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge puo' procedere all'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. l4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Restano in ogni caso validi e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall'art. l7 della legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). 4. L'amministrazione procedente provvede tempestivamente alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 nell'ambito della quale i partecipanti procedono alla verifica delle procedure delle competenze degli eventuali altri soggetti da coinvolgere e fissano altresi' il termine perentorio entro il quale pervenire, ai sensi del comma l dell art. 7 alla conclusione del procedimento. 5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o piu' province secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma l dell'art. 5 la relativa intesa puo' essere acquisita nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 3 e 4.