Art. 6.
                     Procedimento autorizzativo
    1. L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed
impianti  elettrici  non  puo'  essere  rilasciata  in  assenza delle
autorizzazioni,  concerti, nullaosta, pareri, e di ogni altro atto di
assenso  preliminare  ad essa, in base alle norme statali e regionali
vigenti.
    2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui
all'art. 5,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne notizia nelle
forme  e  nei modi di cui all'art. 5 della legge regionale 20 gennaio
1995,  n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o
di  accesso  agli  atti) e, in particolare mediante pubblicazione per
estratto  nel  Bollettino  ufficiale della Regione, ovvero sul Foglio
annunzi   legali  della  provincia  e  relativa  affissione  all'Albo
pretorio dei comuni interessati dalle opere progettate. L'avviso deve
contenere  indicazione: del soggetto richiedente l'autorizzazione dei
dati  tecnici  essenziali  delle  opere  e/o  impianti progettati del
territorio  interessato  nonche'  del nominativo del responsabile del
procedimento  e  del  luogo  presso il quale gli atti sono depositati
affinche'  chiunque  vi  abbia  interesse  singolarmente  o  in forma
associata possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni
entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di
rilascio o di diniego dell'autorizzazione da' atto delle osservazioni
pervenute e delle determinazioni in proposito assunte.
    3.  Ove occorra acquisire uno o piu' degli atti di assenso di cui
al  comma  1  l'amministrazione regionale o provinciale competente al
rilascio   dell'autorizzazione  oggetto  della  presente  legge  puo'
procedere  all'indizione  di  apposita conferenza di servizi ai sensi
dell'art. l4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni. Restano in ogni
caso  validi  e non devono essere ulteriormente acquisiti gli atti di
assenso  espressi  nella conferenza dei servizi prevista dall'art. l7
della legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione
della valutazione di impatto ambientale).
    4.  L'amministrazione  procedente  provvede  tempestivamente alla
convocazione della prima riunione della conferenza di servizi indetta
ai sensi del comma 3 nell'ambito della quale i partecipanti procedono
alla  verifica delle procedure delle competenze degli eventuali altri
soggetti  da  coinvolgere  e  fissano  altresi' il termine perentorio
entro  il  quale  pervenire,  ai  sensi  del comma l dell art. 7 alla
conclusione del procedimento.
    5.  Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il
territorio  di  due  o  piu'  province  secondo quanto previsto dalla
lettera  b)  del  comma  l dell'art. 5 la relativa intesa puo' essere
acquisita  nell'ambito  della  conferenza di servizi indetta ai sensi
dei commi 3 e 4.