Art. 7.
             Definizione e conclusione del procedimento
    l.  Il  termine  per il rilascio dell'autorizzazione disciplinata
dalla  presente  legge  non  puo'  superare  i  centottanta  giorni a
decorrere  dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5. Per i
procedimenti  relativi  a  progetti di linee ed impianti sottoposti a
V.I.A.,  ai  sensi  della  legge regionale n. 79/1998 tale termine e'
ridotto  a centoventi giorni. Il verbale della conferenza dei servizi
convocata  ai sensi dell'art 6, in caso di esito positivo tiene luogo
anche del provvedimento di autorizzazione.
    2. Ai  fini  di cui al comma 1 qualora si proceda ad indizione di
conferenza  di  servizi secondo le modalita' previste dall'art. 6, ed
in  applicazione di quanto disposto altresi' dal comma 3 dell'art. 14
della   legge   241/1990  e  successive  modificazioni  si  considera
acquisito   l'assenso   dell'amministrazione  la  quale  regolarmente
convocata non abbia partecipato alla conferenza di servizi o vi abbia
partecipato   tramite   rappresentanti   privi  della  competenza  ad
esprimere  definitivamente  la  volonta' salvo che essa non comunichi
all'amministrazione  regionale  o  provinciale  procedente il proprio
motivato  dissenso  entro  venti  giorni  dalla  scadenza del termine
perentorio  di cui al comma 1, ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione  delle  determinazioni  adottate  qualora queste ultime
abbiano  contenuto  sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
    3. Nel   caso   in   cui   un'amministrazione  partecipante  alla
conferenza  di  servizi  abbia  espresso anche nel corso di questa il
proprio motivato dissenso l'autorita' procedente salvo il disposto di
cui  al  comma  4  dell'art. 14  della  legge  241/1990, e successive
modificazioni puo' ugualmente pervenire alla conclusione positiva del
procedimento  ed  al conseguente rilascio dell'autorizzazione oggetto
della   presente   legge  dandone  comunicazione  al  presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  qualora  l'amministrazione dissenziente sia
un'autorita'  statale  ovvero  al  presidente  della giunta regionale
negli altri casi.
    4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge
241/1990 e successive modificazioni.