Art. 7. Definizione e conclusione del procedimento l. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge non puo' superare i centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5. Per i procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti a V.I.A., ai sensi della legge regionale n. 79/1998 tale termine e' ridotto a centoventi giorni. Il verbale della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art 6, in caso di esito positivo tiene luogo anche del provvedimento di autorizzazione. 2. Ai fini di cui al comma 1 qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall'art. 6, ed in applicazione di quanto disposto altresi' dal comma 3 dell'art. 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza di servizi o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta' salvo che essa non comunichi all'amministrazione regionale o provinciale procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3. Nel caso in cui un'amministrazione partecipante alla conferenza di servizi abbia espresso anche nel corso di questa il proprio motivato dissenso l'autorita' procedente salvo il disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 241/1990, e successive modificazioni puo' ugualmente pervenire alla conclusione positiva del procedimento ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge dandone comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri qualora l'amministrazione dissenziente sia un'autorita' statale ovvero al presidente della giunta regionale negli altri casi. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.