Art. 8. Opere non soggette ad autorizzazione 1. Non sono soggette ad autorizzazione. a) le modifiche locali del tracciato delle linee gia' realizzate che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosita' e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti; b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 122 del regio decreto n. l775/1933; c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400 volt; d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti cosi' come verranno definiti dalle direttive della giunta ai sensi del precedente art. 4. 2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita comunicazione all'amministrazione competente al rilascio della corrispondente autorizzazione, nonche' al comune interessato. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui al presente comma. 3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli di cui alla lettera d) del comma l, gli interventi che comportino variazioni essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto previsto dalle direttive regionali, ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 4.