Art. 8.
                Opere non soggette ad autorizzazione
    1. Non sono soggette ad autorizzazione.
      a) le   modifiche   locali   del  tracciato  delle  linee  gia'
realizzate che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme
di  cui  al  titolo  II  della  presente legge, al fine di ovviare al
verificarsi  di riconosciute situazioni di pericolosita' e di degrado
ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
      b) le  modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6
dell'art. 122 del regio decreto n. l775/1933;
      c) le  linee  la  cui  tensione  nominale  non  sia superiore a
400 volt;
      d) gli   interventi   di  manutenzione  su  linee  ed  impianti
esistenti  cosi'  come verranno definiti dalle direttive della giunta
ai sensi del precedente art. 4.
    2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita
comunicazione   all'amministrazione   competente  al  rilascio  della
corrispondente  autorizzazione,  nonche'  al  comune interessato. Gli
interventi  di  manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui
al presente comma.
    3.  Non  sono  in  alcun  caso  ricompresi tra quelli di cui alla
lettera d)  del  comma  l,  gli  interventi che comportino variazioni
essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto previsto
dalle  direttive  regionali,  ai  sensi  della lettera b) del comma 3
dell'art. 4.