Art. 9. Procedura semplificata l. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio da 401 a 20.000 volt, l'amministrazione provinciale competente, ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita', ai sensi dell'art. 10, provvede in ordine all'esclusione degli interventi oggetto della domanda di cui all'art. 5 dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, con atto motivato da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 6, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma l, l'amministrazione competente decide, sulla base della domanda e del progetto presentato, previa apposita valutazione preliminare, conformemente ai criteri dettati dalle direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), tenuto conto in particolare: a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche delle opere progettate; b) delle caratteristiche e della sensibilita' delle aree interessate dagli interventi; c) della compatibilita' delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. 3. Qualora decida nel senso dell'esclusione dall'autorizzazione, l'amministrazione competente provvede tempestivamente alla notificazione al soggetto richiedente, ed altresi' alla relativa comunicazione al comune interessato.