Art. 9.
                       Procedura semplificata
    l. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio
da  401  a 20.000 volt, l'amministrazione provinciale competente, ove
non  si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
e   indifferibilita',  ai  sensi  dell'art. 10,  provvede  in  ordine
all'esclusione   degli   interventi  oggetto  della  domanda  di  cui
all'art. 5 dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, con
atto  motivato  da  emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del
termine  previsto  per  la  presentazione  delle  osservazioni di cui
all'art. 6, comma 2.
    2. Nei  casi  di  cui  al  comma  l, l'amministrazione competente
decide,  sulla  base  della domanda e del progetto presentato, previa
apposita  valutazione  preliminare,  conformemente ai criteri dettati
dalle  direttive  regionali  di  cui all'art. 4, comma 2, lettera c),
tenuto conto in particolare:
      a) della  dimensione  e  delle  caratteristiche  tecniche delle
opere progettate;
      b) delle   caratteristiche  e  della  sensibilita'  delle  aree
interessate dagli interventi;
      c) della compatibilita' delle linee ed impianti con gli atti di
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
    3. Qualora  decida nel senso dell'esclusione dall'autorizzazione,
l'amministrazione    competente    provvede    tempestivamente   alla
notificazione  al  soggetto  richiedente,  ed  altresi' alla relativa
comunicazione al comune interessato.