Art. 2 
 
                           Tributi propri 
 
    1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'art.  8,
comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi  continuano
ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti  alla  data
del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.