Art. 4 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 
 
    1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22
dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di  tributi  regionali)
e' cosi' sostituita: 
      «f) mancanza  di  documentazione  successivamente  sanata,  non
oltre il termine di prescrizione  o  decadenza  prevista  in  materia
dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto cio' che  e'  da
pagarsi ad anno o in termini piu' brevi,  non  oltre  il  termine  di
prescrizione breve quinquennale previsto dall'art.  2948  del  codice
civile;». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale  n.  30  del
2003, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  In  ogni  caso  non  si  procede  all'annullamento  in
autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi
sui  quali  sia  intervenuta  una  sentenza  passata   in   giudicato
favorevole all'amministrazione regionale.». 
    3. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale  n.  30  del
2003, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. In  assenza  di  un  modificato  quadro  normativo,  la
risposta gia' fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di
interpello, concernente l'applicazione delle disposizioni  tributarie
a casi concreti e personali, puo' essere oggetto di mera conferma  in
relazione a successive istanze aventi ad oggetto  la  stessa  materia
presentate dal medesimo contribuente.».