Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) e' cosi' sostituita: «f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto cio' che e' da pagarsi ad anno o in termini piu' brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948 del codice civile;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 30 del 2003, e' aggiunto il seguente: «2-bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2003, e' aggiunto il seguente: «5-bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta gia' fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, puo' essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.».