Art. 5 
 
                        Rimessione in termini 
 
    1. La Giunta regionale puo' disporre, con propria  deliberazione,
la  rimessione  in  termini  per   l'effettuazione   di   adempimenti
tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore  abbiano  impedito
ai contribuenti di provvedere al pagamento di  un  tributo  entro  la
data di scadenza prevista dalla legge. 
    2. La Giunta regionale puo' altresi' sospendere  o  differire  il
termine per l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore  dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.