Art. 3 Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione 1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione entro il limite massimo di cinque anni dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia e' autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonche' la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito. 3. Le somme stanziate nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza. 4. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti. 5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.