(Pubblicata nel suppl. ord. alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
       siciliana - Parte I - n. 13 del 28 marzo 2014) (n. 12) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Liberi Consorzi comunali 
 
  1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al  cittadino
e di conseguire riduzioni dei costi della  pubblica  amministrazione,
in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto  della
Regione siciliana ed in attuazione della  legge  regionale  27  marzo
2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di  area  vasta
e' disciplinata l'istituzione di nove liberi  Consorzi  comunali,  di
seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione  e  fino
all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con  le
Province  regionali  di  Agrigento,  Caltanissetta,  Catania,   Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e  Trapani,  costituite  ai  sensi
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge  regionale  12
agosto 1989, n. 17, le quali assumono  la  denominazione  di  'liberi
Consorzi comunali'. 
  2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 e'  composto
dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale. 
  3. Il libero Consorzio ha potesta' statutaria e regolamentare e  ad
esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento  dei  comuni,
con  particolare   riguardo   allo   status   degli   amministratori,
all'ordinamento   finanziario   e   contabile,   al    personale    e
all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno  definite  con
la legge di cui all'articolo 2. 
  4. Lo Statuto individua le modalita' di funzionamento degli  organi
e ne disciplina i rapporti. Lo stesso e' approvato dall'Assemblea  di
cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti. 
  5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia  ed
efficienza dell'azione  amministrativa,  i  liberi  Consorzi  possono
esercitare in forma unitaria funzioni e servizi  dei  comuni  che  vi
appartengono. L'esercizio associato di funzioni e  servizi  comunali,
che deve risultare da apposito piano da approvare  con  deliberazione
dei consigli comunali, e' svolto utilizzando le risorse  finanziarie,
materiali e umane gia' di spettanza dei comuni e costituisce elemento
premiale per l'attribuzione di risorse  finanziarie.  Al  fine  dell'
ottimale  allocazione  delle  risorse,  e'  prevista  la  interazione
funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al  libero
Consorzio. Entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri  sulla  base
dei quali saranno  definiti  i  servizi  e  le  funzioni  oggetto  di
accorpamento. 
  6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i
liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni gia'  attribuite
alle  Province  regionali  mantenendo  la  titolarita'  dei  relativi
rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania  e  Messina
continuano ad esercitare le funzioni gia'  attribuite  alle  Province
regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Citta'
metropolitane. 
  7.  I  liberi  Consorzi  continuano  ad   utilizzare   le   risorse
finanziarie, materiali e umane gia' di spettanza delle corrispondenti
Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi gia' in
uso alle corrispondenti Province regionali. 
  8. Al  personale  dei  liberi  Consorzi  e'  confermato  lo  status
giuridico-economico gia' in godimento presso le Province regionali.