(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 13 del 28 marzo 2014) (n. 12) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Liberi Consorzi comunali 1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta e' disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di 'liberi Consorzi comunali'. 2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 e' composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale. 3. Il libero Consorzio ha potesta' statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2. 4. Lo Statuto individua le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso e' approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, e' svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane gia' di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell' ottimale allocazione delle risorse, e' prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento. 6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni gia' attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarita' dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni gia' attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Citta' metropolitane. 7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane gia' di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi gia' in uso alle corrispondenti Province regionali. 8. Al personale dei liberi Consorzi e' confermato lo status giuridico-economico gia' in godimento presso le Province regionali.