Art. 2 Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volonta' di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti: a) continuita' territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio. 2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumera' il ruolo di capofila del libero Consorzio. 3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, puo' aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuita' territoriale con il Comune interessato. 4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 e' subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalita' stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 5. La delibera del consiglio comunale e' trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale. 6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo. 7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresi', le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 9.