Art. 2 
 
      Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata  a
maggioranza  di  due  terzi  dei  componenti,  possono  esprimere  la
volonta' di costituire, in aggiunta a quelli  previsti  dall'articolo
1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti: 
  a) continuita' territoriale tra i comuni aderenti; 
  b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. 
  Le delibere relative  all'adesione  al  medesimo  libero  Consorzio
devono  essere  conformi  tra  loro  e  devono  individuare  l'ambito
territoriale dell'istituendo libero Consorzio. 
  2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune
con il maggior numero di abitanti assumera' il ruolo di capofila  del
libero Consorzio. 
  3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune  appartenente
ad un libero consorzio di cui all'articolo 1  con  deliberazione  del
consiglio  comunale  adottata  a  maggioranza  di   due   terzi   dei
componenti,  puo'  aderire  ad  altro  libero   consorzio,   di   cui
all'articolo 1, che abbia  continuita'  territoriale  con  il  Comune
interessato. 
  4. L'efficacia della deliberazione  di  cui  al  comma  1  e  della
deliberazione di cui al comma 3 e' subordinata  all'esito  favorevole
di un referendum confermativo, da  svolgersi  entro  sessanta  giorni
dalla data  di  approvazione  della  delibera  secondo  le  modalita'
stabilite  nei  rispettivi  statuti  comunali,   al   quale   possono
partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
  5. La delibera del consiglio comunale e' trasmessa  all'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della  funzione  pubblica  per  la
verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente  legge.
Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato  forma
un elenco delle delibere pervenute che e' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale. 
  6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo  della  Regione
presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno  di  legge  che
individua i territori dei liberi Consorzi,  prevedendo  le  eventuali
modifiche  territoriali  conseguenti  all'applicazione  del  presente
articolo. 
  7. Il disegno di legge di cui al  comma  6  prevede,  altresi',  le
modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale
adesione o distacco di comuni dalle  Citta'  metropolitane  ai  sensi
dell'articolo 9.