Art. 5 Presidente del libero Consorzio 1. Il Presidente del libero Consorzio e' eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. 2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto Presidente il sindaco piu' anziano per eta'. 3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio. 4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. 6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5. 7. Il Presidente del libero Consorzio puo' essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non puo' essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per piu' di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato. 8. La mozione e' presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed e' messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione e' posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea. 9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.