Art. 5 
 
                   Presidente del libero Consorzio 
 
  1. Il Presidente del libero Consorzio  e'  eletto  dai  consiglieri
comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza
assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni  appartenenti  al  libero
Consorzio. 
  2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la  maggioranza  indicata
al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che  abbiano
ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente  il  sindaco
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e'
proclamato eletto Presidente il sindaco piu' anziano per eta'. 
  3.  Il  Presidente  rappresenta  il  libero  Consorzio,  convoca  e
presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio. 
  4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta  del  libero
Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza  o
impedimento. 
  5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato
di Presidente, si procede all'elezione  del  nuovo  Presidente  entro
sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo
Presidente le relative funzioni sono  esercitate  da  un  commissario
nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali  e  per  la
funzione pubblica. 
  6. In caso di dimissioni,  rimozione  o  cessazione  per  qualsiasi
causa dalla carica di Presidente,  si  applica  quanto  previsto  dal
comma 5. 
  7. Il  Presidente  del  libero  Consorzio  puo'  essere  sfiduciato
mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti,
dai consiglieri comunali e dai sindaci  dei  comuni  appartenenti  al
libero Consorzio. La mozione di sfiducia non puo'  essere  presentata
prima di due anni dall'elezione del Presidente e  in  ogni  caso  per
piu' di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il  medesimo
mandato. 
  8. La mozione e' presentata da  almeno  un  quinto  dei  componenti
dell'Assemblea ed e' messa in  discussione  dopo  almeno  tre  giorni
dalla sua presentazione. La mozione e' posta in  votazione  ai  sensi
del comma 7, previa delibera dell'Assemblea  a  maggioranza  assoluta
dei componenti. La  votazione  ha  luogo  entro  dieci  giorni  dalla
deliberazione dell'Assemblea. 
  9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia,  si  procede
entro  sessanta  giorni  all'elezione  del  nuovo  Presidente.   Fino
all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un  commissario
nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali  e  per  la
funzione pubblica.