Art. 6 Giunta del libero Consorzio 1. La Giunta del libero Consorzio e' composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, e' disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. 2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente. 3. La Giunta e' l'organo esecutivo del libero Consorzio.