Art. 6 
 
                     Giunta del libero Consorzio 
 
  1. La Giunta del libero Consorzio e' composta dal Presidente  e  da
un numero massimo di otto assessori, nominati dal  Presidente  fra  i
componenti  dell'Assemblea  del  libero  Consorzio.  Il  numero   dei
componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla  popolazione  dei
comuni di ciascun libero Consorzio, e' disciplinato  dalla  legge  di
cui al comma 6 dell'articolo 2. 
  2. La  cessazione  dalla  carica  ricoperta  presso  il  Comune  di
appartenenza comporta  la  decadenza  dalla  carica  ricoperta  nella
Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione
entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino  alla  nomina  del
nuovo componente della Giunta, le relative funzioni  sono  esercitate
dal Presidente. 
  3. La Giunta e' l'organo esecutivo del libero Consorzio.