Art. 3 Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi 1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro e' riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c). 2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso il periodo da "nonche'" fino a "9/2013". 3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727). 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo. 5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' per l'esercizio finanziario 2014.