Art. 3 
 
Ripianamento del disavanzo e misure per  l'abbattimento  dei  residui
                               attivi 
 
  1.  Il  disavanzo  finanziario  di  gestione  dell'esercizio   2013
determinato per i fondi regionali in  463.769  migliaia  di  euro  e'
riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo  conto  delle  disposizioni
dell'articolo 78, comma 2, lett. c). 
  2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio  2014,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso  il  periodo
da "nonche'" fino a "9/2013". 
  3. Le entrate erariali spettanti  alla  Regione  versate  in  conto
residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad
incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727). 
  4.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata,   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, ad eliminare dal conto del  bilancio
i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, nelle more  dell'emanazione  da  parte  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento  e
dell'introduzione  nell'ordinamento  contabile  della  Regione  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo  n.  118  del  2011  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  misura   corrispondente
all'importo iscritto nel fondo di  cui  all'articolo  5  della  legge
regionale 12 maggio  2010,  n.  11  sulla  scorta  dei  dati  forniti
dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre  di  ciascun  anno,
per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo. 
  5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi'
per l'esercizio finanziario 2014.