Art. 4 
 
                      Accantonamenti tributari 
 
  1. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma l dopo le parole "legge 27  dicembre  2013,  n.  147"
sono aggiunte le parole "come modificato dall'articolo 46,  comma  3,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", la cifra "1.053.769  migliaia  di
euro" e' sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro"; 
    b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" e' sostituita  dalla
cifra "508.300"; 
    c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro  annui"
e' sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014  e  400.000
milioni di euro annui per il biennio 2015-2016"; 
    d) al comma 2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro  per  l'anno  2014  mediante
utilizzo di parte delle somme  dovute  dallo  Stato  derivanti  dalla
restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a  seguito
della sentenza della Corte  Costituzionale  n.  241  del  24  ottobre
2012'; 
    e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro  per
l'anno 2014 e" e' soppresso. 
  2. In conseguenza delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e' soppresso.