Art. 4 Accantonamenti tributari 1. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma l dopo le parole "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le parole "come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", la cifra "1.053.769 migliaia di euro" e' sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro"; b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" e' sostituita dalla cifra "508.300"; c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" e' sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016"; d) al comma 2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012'; e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" e' soppresso. 2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e' soppresso.