Art. 6 
 
            Recepimento di norme nazionali e integrazione 
      schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite  nell'ordinamento
contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e  III
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
ed integrazioni. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3.   Per   la   definizione   delle   procedure   informatiche   ed
amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1
e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro. 
  4.  Per  consentire  il  rispetto  del  termine   del   recepimento
nell'ordinamento  regionale  di  quanto  disposto  al  comma  1,   e'
autorizzata per le finalita' dell'articolo 16, comma 7,  della  legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l'anno 2014, un'ulteriore  spesa
di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare
anche per il personale che svolge attivita' nel  settore  informativo
ai fini del recepimento  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4  del  presente  articolo,  si
provvede mediante riduzione di parte  delle  disponibilita'  dell'UPB
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. 
  6. Per le finalita' ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i
principi dell'articolo 5 della legge costituzionale 20  aprile  2012,
n. 1 e delle relative disposizioni attuative di  cui  alla  legge  24
dicembre 2012, n. 243 ed in coerenza  con  la  direttiva  8  novembre
2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i  quadri  di  bilancio
degli Stati membri ed in particolare con l'articolo  2  della  citata
direttiva che prevede per tutti i  sottosettori  dell'amministrazione
pubblica, l'adozione di sistemi di contabilita' soggetti a  controllo
interno  e  audit  indipendenti  garantiti  con  la  istituzione   di
organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a  rafforzare
la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, e'  istituito
l'Ufficio  del  bilancio  con  sede  presso   l'Assemblea   regionale
siciliana quale organismo indipendente per l'analisi  e  la  verifica
degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione
dell'osservanza delle regole di  bilancio  in  relazione  alla  nuova
disciplina ed ai nuovi principi contabili. 
  7. L'Ufficio,  dotato  di  autonomia  funzionale  ed  organizzativa
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi
indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti  la
finanza regionale allargata, riferendone periodicamente  agli  organi
parlamentari. 
  Puo' essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti
della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa
e  dei  programmi  della  UE  e  di   riferirne   nelle   Commissioni
parlamentari. 
  8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di  giudizio  ed  e'
costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di  comprovata
competenza e consolidata esperienza in materia  di  finanza  pubblica
regionale di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,  nominati  dal
Presidente dell'Assemblea regionale  siciliana  acquisito  il  parere
della  Commissione  Bilancio.  Per  gravi   violazioni   dei   doveri
d'ufficio, i membri del  Consiglio,  con  la  medesima  procedura  di
nomina, possono essere revocati dall'incarico. 
  9. I  componenti  dell'Ufficio  sono  nominati  tra  i  Consiglieri
parlamentari dell' Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della
Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica
cinque anni e  non  possono  essere  riconfermati.  I  dipendenti  in
servizio  sono  collocati  fuori  ruolo  o  in  distacco  secondo   i
rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del  mandato.  La  nomina
non da' diritto ad alcun emolumento od indennita'  aggiuntiva  e  gli
oneri per il trattamento dei  componenti  rimangono  a  carico  delle
relative  amministrazioni   o   gestioni,   secondo   le   rispettive
retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina. 
  10.  Previo  assenso  del   Presidente   dell'Assemblea   regionale
siciliana, il Consiglio adotta uno  o  piu'  regolamenti  recanti  le
norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio.  Il  Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione  dell'Ufficio
locali da destinare a sede  del  medesimo  e  le  necessarie  risorse
strumentali. 
  In sede di  predisposizione  del  bilancio  interno  dell'Assemblea
regionale siciliana, e' quantificata la dotazione finanziaria annuale
da assegnare all'Ufficio le cui finalita' di impiego e  modalita'  di
utilizzo sono definite da un apposito regolamento  speciale  adottato
con le modalita'  previste  dal  regolamento  interno  dell'Assemblea
regionale  siciliana  che  ne  fissa   altresi'   le   modalita'   di
rendicontazione. 
  11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello  stesso,  puo'
essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente
dell'Assemblea   regionale   siciliana,   personale    dell'Assemblea
regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello  Stato,
i cui  oneri  retributivi  rimangono  integralmente  a  carico  delle
amministrazioni di appartenenza. 
  12.  Per  consentire  lo  svolgimento  dei  compiti   istituzionali
dell'Ufficio,  l'Amministrazione  regionale,  gli  enti  di   diritto
pubblico e partecipati dalla Regione e gli  enti  locali,  assicurano
allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla
comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte  le
banche dati in  materia  di  economia  e  finanza  pubblica  da  loro
costituite o alimentate. 
  Per le medesime finalita' l'Ufficio corrisponde con le  Universita'
ed i centri di ricerca.