Art. 6 Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro. 4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, e' autorizzata per le finalita' dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l'anno 2014, un'ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attivita' nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. 6. Per le finalita' ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e delle relative disposizioni attuative di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed in coerenza con la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ed in particolare con l'articolo 2 della citata direttiva che prevede per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, l'adozione di sistemi di contabilita' soggetti a controllo interno e audit indipendenti garantiti con la istituzione di organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, e' istituito l'Ufficio del bilancio con sede presso l'Assemblea regionale siciliana quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio in relazione alla nuova disciplina ed ai nuovi principi contabili. 7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari. Puo' essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari. 8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed e' costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico. 9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell' Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non da' diritto ad alcun emolumento od indennita' aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina. 10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali. In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, e' quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalita' di impiego e modalita' di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalita' previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresi' le modalita' di rendicontazione. 11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, puo' essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza. 12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Per le medesime finalita' l'Ufficio corrisponde con le Universita' ed i centri di ricerca.