(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 65 del 31 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
PREAMBOLO 
 
                               Capo I 
                 Disposizioni in materia di entrata 
 
 
                              Sezione I 
                  Disposizioni in materia di tasse 
                     sulle concessioni regionali 
 
  Art. 1 - Tasse sulle concessioni regionali. 
  Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n.  54/1980  e  alla  legge
regionale n. 65/2001. 
  Art. 3 - Disposizione finanziaria. 
 
                             Sezione II 
        Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 
              (Determinazione dell'importo della tassa 
                     automobilistica regionale) 
 
  Art. 4 - Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006. 
  Art. 5 - Modifiche  all'art.  1-quater  della  legge  regionale  n.
52/2006. 
 
                             Sezione III 
             Interventi fiscali in materia di ludopatia. 
        Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 
(Disposizioni per il gioco consapevole e  per  la  prevenzione  della
                             ludopatia) 
 
  Art. 6 - Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2013. 
  Art. 7  -  Sostituzione  dell'art.  11  della  legge  regionale  n.
57/2013. 
  Art. 8 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013. 
  Art. 9 - Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013. 
  Art. 10 - Disposizione finanziaria. 
 
                             Sezione IV 
          Disposizioni in materia di agevolazioni relative 
       all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 
 
  Art. 11 - Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 79/2013. 
  Art. 12 - Interventi agevolativi previsti dalla legge regionale  n.
35/2000. 
  Art. 13 - Disposizioni finanziarie. 
 
                               Capo II 
                  Disposizioni per la realizzazione 
                 degli obiettivi di finanza pubblica 
 
  Art. 14 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 65/2010. 
  Art. 15 - Sostituzione dell'art. 9-ter  della  legge  regionale  n.
77/2013. 
  Art. 16 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. 
 
                              Capo III 
                 Disposizioni in materia ambientale 
 
  Art. 17 - Sostituzione dell'art. 28-bis della  legge  regionale  n.
25/1998. 
  Art. 18 - Inserimento dell'art. 28-ter  nella  legge  regionale  n.
25/1998. 
  Art. 19 - Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/1998. 
  Art. 20 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009. 
  Art. 21 - Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art. 22 - Modifiche all'art. 70-duodecies della legge regionale  n.
77/2013. 
  Art. 23 - Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014. 
  Art.   24   -   Disposizioni   per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti. 
 
                               Capo IV 
               Disposizioni in materia di viabilita', 
                     trasporti e infrastrutture 
 
  Art. 25 - Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 42/1998. 
  Art. 26 - Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 77/2012. 
  Art. 27 -  Modifiche  all'art.  45-bis  della  legge  regionale  n.
77/2012. 
  Art. 28 - Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art. 29 -  Modifiche  all'art.  33-bis  della  legge  regionale  n.
77/2013. 
  Art. 30 - Modifiche all'art. 33-quater  della  legge  regionale  n.
77/2013. 
  Art. 31  -  Abrogazione  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
77/2013. 
  Art. 32 - Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore
a Pistoia. 
  Art. 33 - Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. 
  Art. 34 - Interventi sul porto di Livorno. 
  Art. 35 - Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. 
  Art. 36 - Progettazione viabilita' locali definite nel DAP. 
  Art. 37 - Interventi straordinari per la viabilita' locale. 
 
                               Capo V 
           Disposizioni relative agli enti e alle aziende 
                  del servizio sanitario regionale 
 
  Art.  38  -  Sostituzione  dell'art.  142-quinquies   della   legge
regionale n. 40/2005. 
  Art. 39 - Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art. 40 - Tavolo di monitoraggio regionale. 
  Art. 41 - Misure di contenimento della spesa per il personale delle
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. 
  Art. 42 - Budget economici per  la  farmaceutica  e  i  dispositivi
medici. 
 
                               Capo VI 
              Misure per l'equita' e la tutela sociale 
 
  Art. 43 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 45/2013. 
  Art. 44 - Promozione di iniziative finalizzate a  promuovere  forme
di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilita'. 
  Art. 45 - Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta
alla poverta'. 
  Art. 46 - Violenza di genere. 
  Art. 47 -  Contributo  straordinario  per  la  realizzazione  delle
attivita'   del   CRID   (Centro   regionale   di   informazione    e
documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilita'. 
 
                              Capo VII 
                        Disposizioni diverse 
 
  Art. 48 - Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 66/2011. 
  Art. 49 - Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 8/2012. 
  Art. 50 -  Modifiche  all'art.  65-ter  della  legge  regionale  n.
77/2012. 
  Art. 51 - Modifiche all'art. 65 sexies  della  legge  regionale  n.
77/2012. 
  Art. 52 - Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art. 53 - Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art. 54 - Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 77/2013. 
  Art.  55  -  Disposizioni  per  la  partecipazione  nella  societa'
«Logistica Toscana S.c.r.l.». 
  Art. 56  -  Interventi  per  il  rilancio  turistico,  economico  e
culturale della citta' di Pisa. 
  Art. 57 - Contributo straordinario per  il  ripristino  e  recupero
delle mura del comune di Magliano in Toscana. 
  Art. 58 - Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. 
  Art. 59 - Sostegno al «sistema neve» in Toscana. 
  Art. 60 - Contributi straordinari per edilizia scolastica. 
  Art. 61 - Contributo  straordinario  in  favore  della  «Fondazione
Carnevale di Viareggio». 
  Art.  62  -  Contributo  straordinario  alla  «Fondazione  Festival
Pucciniano». 
  Art. 63 - Contributo straordinario all'Istituto  superiore  per  le
industrie artistiche di Firenze (ISIA). 
  Art. 64 - Contributi straordinari per impiantistica sportiva. 
  Art.  65  -  Finanziamento   del   contenzioso,   delle   richieste
stragiudiziali e delle spese sostenute in  relazione  alle  procedure
espropriative imputabili alla gestione del Commissario  straordinario
per l'invaso di Bilancino. 
  Art. 66 - Disposizione finanziaria a favore  del  sistema  teatrale
toscano. 
  Art. 67 - Contributo  straordinario  a  favore  dell'Ente  autonomo
mostra mercato nazionale dei vini a denominazione  di  origine  e  di
pregio - Enoteca italiana. 
 
                              Capo VIII 
        Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  -  Norme  per  la
                             protezione 
    della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 
 
  Art. 68 - Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994. 
 
                               Capo IX 
              Disposizioni in materia di programmazione 
 
  Art.  69  -  Cofinanziamento  regionale  di  programmi  dell'Unione
europea. 
  Art.  70  -  Rimodulazione  previsioni  finanziarie  di   piani   e
programmi. 
 
                               Capo X 
        Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi 
         politici regionali. Modifiche alla legge regionale 
            9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme 
      sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) 
 
  Art. 71 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/2009. 
  Art. 72 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 3/2009. 
  Art. 73 - Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 3/2009. 
  Art. 74 - Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 3/2009. 
  Art. 75 - Inserimento dell'art. 27-bis  nella  legge  regionale  n.
3/2009. 
  Art. 76 - Inserimento dell'art. 27-ter  nella  legge  regionale  n.
3/2009. 
 
                               Capo XI 
                            Norma finale 
 
  Art. 77 - Entrata in vigore. 
 
                              ALLEGATI 
 
  Allegato A - Prospetto di rimodulazione previsioni  finanziarie  di
piani e programmi 
PREAMBOLO 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), f), l) e n), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  35  (Disciplina  degli
interventi  regionali  in   materia   di   attivita'   produttive   e
competitivita' delle imprese); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 2 novembre  2006,  n.  52  (Determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale); 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l'anno 2011); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria
per l'anno 2012); 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8  (Disposizioni  urgenti
in materia di alienazione e valorizzazione di  immobili  pubblici  in
attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214); 
  Vista la legge regionale 7 dicembre 2012, n. 77 (Legge  finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale  2  agosto  2013,  n.  45  (Interventi  di
sostegno finanziario in favore delle famiglie  e  dei  lavoratori  in
difficolta', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale); 
  Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57  (Disposizioni  per
il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n.  78  (Riordino  degli
sgravi fiscali alle imprese a  valere  sull'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive «IRAP»); 
  Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n.  28  (Nuova  disciplina
della societa' «Logistica Toscana S.c.r.l.»); 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per
le pari opportunita' nella seduta del 9 dicembre 2014; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 15 dicembre 2014; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata): 
  1. Al fine di dare attuazione all'art.  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 6 maggio 2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario)  sono  disciplinate  le  tasse  di
concessioni regionali quali tributi propri, e rideterminato l'importo
della tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio. 
  2.  In  relazione  alla  disciplina  delle  tasse  di   concessione
regionale quali tributi  propri  si  reputa  necessario  abrogare  la
disposizione di cui all'art. 6, comma 1,  della  legge  regionale  n.
54/1980,  che  prevede  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria,
risultando piu' corretta l'applicazione della normativa sanzionatoria
tributaria, cioe' quella dettata legge regionale n. 31/2005. 
  3. E' opportuno intervenire sulle aliquote IRAP  per  gli  esercizi
commerciali che abbiano al loro interno o rimuovano apparecchi per il
gioco d'azzardo, rispettivamente mediante  una  maggiorazione  o  una
riduzione dell'aliquota. 
  4. Al fine di coordinare le politiche regionali in materia di  IRAP
con quelle nazionali come declinate nella  legge  di  stabilita',  e'
opportuno circoscrivere al solo anno 2014  gli  effetti  della  norma
agevolativa per le imprese certificate EMAS. 
Per quanto concerne il capo II  (Disposizioni  per  la  realizzazione
  degli obiettivi di finanza pubblica): 
  5.  Ai  fini  dell'adeguamento  della  disciplina   dell'avvocatura
regionale della Toscana all'art. 9 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
necessario definire le regole per l'attribuzione dei compensi in base
al  rendimento  individuale  e  per   l'assegnazione   degli   affari
consultivi e contenziosi. Sono altresi' fissati i limiti inderogabili
all'erogazione   dei   compensi   professionali    stabiliti    dalla
legislazione  nazionale,  che  comporta  il  superamento  dei   tetti
precedentemente stabiliti dalla  contrattazione  decentrata,  per  il
resto da ritenersi confermata. 
Per quanto concerne il capo III (Disposizioni in materia ambientale): 
  6. E' necessario modificare l'art. 28-bis della legge regionale  n.
25/1998, la  cui  applicazione  ha  dato  luogo  a  dubbi  di  natura
interpretativa, al fine di introdurre una disciplina diversificata in
relazione alle varie forme di sostegno finanziario della Regione, per
la realizzazione degli interventi di  bonifica  di  competenza  degli
enti  pubblici  territoriali,  che  si   possono   configurare   come
anticipazioni con obbligo di restituzione oppure  come  contributi  a
fondo perduto. 
  7.  E'  necessario  altresi'   chiarire   la   natura   sostitutiva
dell'intervento della Regione, nei casi in cui il  comune  competente
ometta  di  eseguire  gli  interventi  di  bonifica  in  danno,   con
conseguente recupero delle spese  sostenute  a  carico  dello  stesso
comune inadempiente mediante l'istituto della compensazione. 
Per  quanto  concerne  il  capo  IV  (Disposizioni  in   materia   di
  viabilita', trasporti e infrastrutture): 
  8. Al fine  di  dare  attuazione  all'Intesa  generale  quadro  tra
Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e  al  successivo  atto
integrativo del 2011, riguardo alle opere per  le  quali  l'interesse
regionale e' concorrente con il preminente  interesse  nazionale,  e'
necessario prevedere il finanziamento per la  completa  realizzazione
delle  opere  relative  al   raddoppio   della   tratta   ferroviaria
Pistoia-Lucca,  intervento  che  e'  stato   recente   inserito   nel
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
cattivita'  produttive),   cosiddetto   «decreto   sblocca   Italia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  9. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione  in
materia portuale) stabilisce che spetta allo Stato  «l'onere  per  la
realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per  la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti  di
cui alla  categoria  II,  classi  I  e  II.  Le  regioni,  il  comune
interessato o l'autorita' portuale possono comunque  intervenire  con
proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello  Stato,  per  la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti  di
cui alla categoria II, classi I e II». 
  10. Al fine di  dare  attuazione  all'Intesa  generale  quadro  tra
Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e  al  successivo  atto
integrativo del 2011, riguardo alle opere per  le  quali  l'interesse
regionale e' concorrente con il preminente interesse  nazionale,  con
riferimento alla realizzazione della  darsena  Europa  nel  porto  di
Livorno e' stato  previsto  il  concorso  finanziario  della  Regione
all'attivita' di realizzazione dei relativi interventi per una  spesa
massima di euro 170.000.000,00 per l'anno 2015. 
  11. E' opportuno finanziare, fino alla stipula  del  contratto  con
l'aggiudicatario della gara per il TPL su gomma in  attuazione  della
legge regionale n. 65/2010, le risorse necessarie alla copertura  dei
maggiori oneri sostenuti dalle aziende  di  trasporto  derivanti  dai
rinnovi contrattuali di lavoro  relativi  al  settore  del  trasporto
pubblico locale 2002/2007. 
  12.  Per  favorire  l'efficientamento  del  sistema  del  trasporto
pubblico locale con conseguente diminuzione degli oneri per  servizio
pubblico che la pubblica amministrazione deve versare alle aziende di
trasporto,  e'  necessario  introdurre  Modifiche  della   disciplina
concernente gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto  e  le
relative sanzioni,  al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  del  mancato
pagamento del titolo di viaggio. 
  13. E' necessario procedere alla rimodulazione sull'annualita' 2015
di alcuni stanziamenti previsti  dalle  precedenti  leggi  finanziare
sull'annualita' 2014 per interventi relativi alla  viabilita'  locale
integrata con la viabilita' di interesse regionale e,  attraverso  un
incremento del finanziamento gia' previsto, per la realizzazione  del
parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria di Pistoia. 
  14. E' necessario stanziare contributi straordinari per: 
    il  completamento  della  seconda  tangenziale  di  Prato  e   le
connessioni ai comuni limitrofi al fine di  consentire  la  fruizione
dell'intero tratto a sud dell'autostrada A11, fino alla SR in  comune
di Quarrata, per garantire cosi' i collegamenti,  soprattutto  per  i
mezzi pesanti con il casello autostradale di Prato ovest; 
    la  definizione  dei  progetti  relativi  agli  interventi  sulla
viabilita' locale definiti nel documento  annuale  di  programmazione
(DAP); 
    la realizzazione di interventi di risistemazione della viabilita'
locale in comune di Zeri, danneggiata da eventi alluvionali; 
    la realizzazione degli interventi riguardanti la  viabilita',  la
cui progettazione e' prevista in attuazione degli impegni assunti con
la sottoscrizione dell'accordo di programma per  la  redazione  della
progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento della diga di
Levane e delle opere ad esso connesse; 
    la  realizzazione  di  un   ponte   ciclopedonale   ed   equestre
sull'Ombrone in comune di Grosseto,  che  consenta  di  collegare  il
territorio del Parco della Maremma con la viabilita'  locale  a  nord
del Parco stesso e che permetta  anche  di  superare  uno  dei  punti
critici,  per  il  quale  ad  oggi  non  esistono  valide   soluzioni
alternative, al fine della  realizzazione  dell'itinerario  ciclabile
tirrenico; 
  15. E' necessario stanziare contributi straordinari per  interventi
di manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  di  alcuni  punti  di
attraversamento dell'Arno e altri interventi sulla viabilita'  locale
in provincia di Arezzo mediante: 
    interventi di risanamento e restauro dello storico Ponte  Buriano
sulla  strada  provinciale  01  per  garantire   l'efficienza   della
viabilita' alternativa di attraversamento dell'Arno nella zona; 
    l'adeguamento per consentire il transito in sicurezza  del  ponte
che collega la stazione di Ponte a Poppi con la viabilita' utilizzata
per raggiungere gli istituti scolastici nel comune di Poppi; 
    intervento straordinario di manutenzione e di messa in  sicurezza
della strada «Talla - Bicciano -  Vezza  -  Casavecchia  San  Martino
Sopr'Arno»; 
    messa in sicurezza, al fine di migliorare la viabilita' pedonale,
del tratto della SP 327 in localita' Vado nel  comune  di  Monte  San
Savino. 
Per quanto concerne il capo V (Disposizioni relative agli enti e alle
  aziende del servizio sanitario regionale): 
  16. E' necessario prorogare i commissari straordinari e  i  collegi
sindacali degli ESTAV, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015,  al
fine di consentire loro di predisporre una situazione contabile al 31
dicembre 2014. 
  17. E' necessario riproporre alcune misure  di  contenimento  e  di
razionalizzazione della  spesa  sanitaria  in  attuazione  di  quanto
previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
Per quanto concerne il capo VII (Disposizioni diverse): 
  18. E' necessario, al fine di mantenere  inalterata  l'entita'  del
capitale sociale, in relazione al ruolo che la societa'  riveste  per
la promozione e lo sviluppo della logistica, aumentare  la  quota  di
partecipazione  della  Regione  al  capitale  sociale  di  «Logistica
Toscana  S.c.r.l.»  in   considerazione   della   dismissione   delle
partecipazioni possedute dai soci  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista  all'art.  3,
comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «legge
finanziaria 2008») e all'art. 1, comma 569, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2014»). 
  19. E' opportuna una serie di interventi a favore della  citta'  di
Pisa,  ripartendoli  fra  universita'  e  comune   e   subordinandone
l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare  tempi  e
modalita' attuative dell'opera finanziata, per il completamento della
cittadella galileiana, l'avvio di due  nuove  progettazioni  relative
alla  cittadella  aeroportuale  e  alla   Stazione   radiotelegrafica
marconiana di Coltano e per dare soluzione al  grave  problema  della
chiusura del palazzo alla Sapienza. 
  20. E' opportuno assegnare un contributo straordinario al comune di
Magliano in Toscana per il ripristino  ed  il  recupero  della  cinta
muraria crollata nel mese di dicembre 2014. 
  21.  E'  opportuno  promuovere,  anche   attraverso   un   sostegno
economico, la  realizzazione  di  un  progetto  di  valorizzazione  e
pubblica fruizione del Parco archeologico  della  citta'  etrusca  di
Gonfienti. 
  22. E' necessario un  intervento  finanziario  straordinario  della
Regione nei confronti della «Fondazione Carnevale  di  Viareggio»  al
fine  di  favorire  il  riequilibrio   della   situazione   economico
finanziaria dell'ente, nonche' a titolo di  sostegno  alle  spese  di
organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015. 
  23. E' necessario un  intervento  finanziario  straordinario  della
Regione in favore della Fondazione «Festival Pucciniano», in una fase
di notevole difficolta' della Fondazione stessa per il venir meno  di
importanti apporti di finanziamento  privato,  a  parziale  copertura
della spesa per la costruzione del nuovo teatro all'aperto  di  Torre
del Lago Puccini. 
  24. E' necessario sostenere finanziariamente il comune di  Crespina
Lorenzana  affinche'  possa  provvedere,  in   considerazione   della
inagibilita'  e  conseguente   chiusura   dell'edificio   attualmente
destinato alla scuola secondaria di primo grado,  alla  realizzazione
del nuovo edificio scolastico che ospitera' la scuola  secondaria  di
primo grado; il comune di Impruneta, in considerazione della chiusura
del plesso scolastico adibito a scuola dell'infanzia e  alla  carenze
strutturali dell'edificio che ospita la scuola  secondaria  di  primo
grado, nel rinnovamento dei plessi scolastici del territorio, con  la
realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare  la
scuola primaria; il comune di Uzzano per l'ampliamento funzionale del
complesso scolastico «La Pineta» in localita' Torricchio. 
  25.  E'  opportuno,  nel  contesto  delle  politiche  regionali  di
promozione turistica di tutela,  valorizzazione  e  ripristino  delle
risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione  ed
allo  sviluppo  economico  e  sociale   della   montagna,   sostenere
finanziariamente interventi che consentano la fruizione in  sicurezza
delle stazioni sciistiche e garantiscano  un  corretto  esercizio  di
tutti  gli  sport  invernali,  accrescendo  la  capacita'  turistica,
durante  tutto  l'arco  dell'anno,  del  territorio  dei  comprensori
interessati, promuovendone lo sviluppo economico. 
  26. E' necessario intervenire urgentemente per il ripristino  e  il
parziale rifacimento di impianti sportivi per i  quali  sussista  una
dichiarazione  di  inagibilita'  totale   o   parziale,   o   analogo
provvedimento,   nonche'   intervenire   rapidamente,    a    seguito
dell'assegnazione di eventi  sportivi  di  particolare  rilievo,  per
l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di
capienza e di sicurezza necessarie. 
  27. E' particolarmente adeguata la proposta del comune  di  Firenze
di assegnare il complesso di archeologia industriale  denominato  «ex
Meccanotessile» quale nuova sede per lo svolgimento  delle  attivita'
statutarie dell'Istituto superiore per  le  industrie  artistiche  di
Firenze (ISIA) sede primaria di alta formazione, di  specializzazione
e di ricerca nel campo del design, al fine di  creare  un  centro  di
ricerca e formazione al design che  possa  dialogare  nel  modo  piu'
ampio con l'intero territorio ed esserne agente di sviluppo. 
  28. La prossima conclusione delle procedure previste dagli articoli
2 e 4  della  legge  regionale  18  marzo  2014,  n.  14  (Invaso  di
Bilancino. Trasferimento della proprieta'. Disposizioni  conseguenti)
e quindi la emanazione dei decreti  di  acquisizione  dei  beni  gia'
trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2,  della  legge
regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per
il completamento della diga di Bilancino  -  gestione  commissariale)
rendono  necessario  assicurare  copertura  finanziaria  alle  spese,
imputabili alla realizzazione dell'invaso, derivanti da contenziosi o
richieste stragiudiziali formulate in  relazione  alla  gestione  del
Commissario straordinario per l'invaso di  Bilancino,  conclusa  alla
data dal 18 luglio 2011. 
  29. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del  Ministro  dei
beni, delle attivita' culturali e del turismo (MIBACT) 1° luglio 2014
recante  «Nuovi  criteri  per  l'erogazione  e   modalita'   per   la
liquidazione e l'anticipazione  di  contributi  allo  spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui  alla  legge
10 aprile 1985, n. 163» e' opportuno mettere in condizione la Regione
di  poter  corrispondere  finanziariamente  ai  requisiti  posti  dal
decreto ministeriale citato, con particolare riferimento al possibile
riconoscimento di un Teatro nazionale in Toscana. 
  30. E' opportuno un sostegno finanziario della Regione, in concorso
con i soci fondatori (comune di Siena, provincia di Siena e Camera di
commercio, industria ed artigianato di Siena)  in  favore  dell'«Ente
autonomo mostra mercato nazionale dei vini a denominazione di origine
e di pregio - Enoteca italiana» di Siena. 
Per quanto concerne il capo VIII (Modifiche alla legge  regionale  12
  gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11  febbraio  1992,  n.
  157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
  il prelievo venatorio»): 
  31. A fronte dell'intervento in materia di tasse sulle  concessioni
regionali che  prevede  anche  un  diverso  importo  delle  tasse  di
concessione  relative  all'abilitazione  all'esercizio  venatorio  si
rende necessario, al fine di razionalizzare la spesa,  modificare  la
ripartizione delle risorse regionali destinate  agli  interventi  nel
settore faunistico-venatorio. 
Per  quanto  concerne  il  capo  IX  (Disposizioni  in   materia   di
  programmazione): 
  32. Alla luce dell'esito positivo  della  misura,  contenuta  nella
legge finanziaria per l'anno 2014, con cui la Regione Toscana,  unica
in Europa, al fine di garantire la  continuita'  delle  politiche  di
coesione, ha iscritto a carico del bilancio di previsione 2014  delle
somme  a  titolo  di  anticipazione  le  future  quote   comunitarie,
nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a  titolarita'
della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione  europea,  si  dispone
anche  per  l'anno  2015  un'anticipazione  volta  a  finanziare,  in
particolare,  politiche  in  materia  di  tirocini,  energia,  lavori
socialmente utili e per garantire l'avvio delle procedure di gara per
l'affidamento  dell'incarico  di  assistenza  tecnica  dei  programmi
operativo regionale del Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (POR
FESR), FSE, FEASR e del PO Italia-Francia Marittimo. 
Per quanto concerne il capo X  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei
  costi  degli  organi  politici  regionali.  Modifiche  alla   legge
  regionale 9 gennaio  2009,  n.  3  «Testo  unico  delle  norme  sui
  consiglieri e sui componenti della Giunta regionale»): 
  33. Le politiche di contenimento della spesa  pubblica  sono  state
oggetto di interventi legislativi da parte  del  Consiglio  regionale
sin  dal  2010,  con  l'approvazione  della  legge  regionale  n.  64
(Concorso del Consiglio  regionale  all'attuazione  dei  principi  di
razionalizzazione della spesa) finalizzata a  perseguire  l'obiettivo
di riduzione e razionalizzazione della complessiva spesa consiliare. 
  34.  A  quel  primo  intervento  sono  succeduti  nel  tempo  altri
qualificanti interventi legislativi del medesimo  tenore  che  hanno,
tra le altre cose, inciso anche sull'istituto dell'assegno  vitalizio
per  consiglieri  e  assessori   regionali   cessati   dal   mandato,
prevedendone la soppressione a decorrere dalla decima legislatura. 
  35. Muovendosi nel  solco  gia'  tracciato,  si  ritiene  opportuno
procedere  ad  un  ulteriore  intervento  normativo  attraverso   una
modifica della legge  regionale  n.  3/2009  finalizzata  a  definire
modalita' e limiti di erogazione dei vitalizi in essere e  di  quelli
che devono essere erogati, stabilendo che il relativo diritto sorga a
sessantacinque anni di eta', a fronte  degli  attuali  sessanta,  con
l'applicazione delle medesime disposizioni previste  dai  regolamenti
parlamentari  per  coloro  che  hanno  svolto  piu'   legislature   e
disponendo penalizzazioni a scalare per coloro che  hanno  effettuato
un'unica legislatura, nel caso di volontaria anticipazione  di  detto
limite di eta', comunque  entro  il  limite  minimo  invalicabile  di
sessanta anni di eta'. 
  36. Si ritiene altresi'  opportuno,  nel  quadro  del  contenimento
complessivo  eccezionale  della  spesa  pubblica   per   fronteggiare
l'attuale  contesto  economico,  anche  facendo  ricorso   a   misure
straordinarie temporanee, prevedere una misura provvisoria - definita
in  linea  con  i  criteri   di   temporaneita',   ragionevolezza   e
proporzionalita' dettati della Corte costituzionale per questo genere
di interventi - consistente in una  riduzione,  per  i  prossimi  tre
anni, degli importi di tutti i  vitalizi  in  essere,  calcolata  con
percentuali progressive in relazione all'entita' del vitalizio stesso
e facendo esenti gli importi di minore entita'. 
  37.  Si  consente,  inoltre,  a  chi  intende  rinunciare  in   via
permanente al vitalizio, la ripetizione dei contributi gia' versati. 
  38. Si introducono disposizioni manutentive per  la  disciplina  di
casi particolari  e,  segnatamente,  l'eliminazione  di  disposizioni
transitorie che consentivano nelle legislature passate  la  fruizione
del vitalizio ad una  eta'  inferiore  nonche'  la  correzione  delle
disposizioni relative  all'assegno  di  reversibilita'  per  i  figli
studenti. 
  39. Si dispone, infine, che i risparmi complessivamente  realizzati
con queste misure confluiscano in un fondo speciale del bilancio  del
Consiglio regionale, destinato a far fronte a situazioni di emergenza
di carattere sociale o ambientale. 
Per quanto concerne il capo XI (Norma finale): 
  40. Al fine di consentire una rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Tasse sulle concessioni regionali 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2015  le  tasse  sulle  concessioni
regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario). 
  2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse  sulle  concessioni  regionali  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria sono cosi' determinate: 
  a) abilitazione all'esercizio venatorio euro 23,00; 
  b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00. 
  3. Il versamento della tassa di cui al  comma  2,  lettera  a),  e'
effettuato in occasione del pagamento della tassa di  rilascio  o  di
rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto  d'armi
per uso di caccia ed ha validita' di un anno dalla data  di  rilascio
della concessione governativa.  Il  versamento  della  tassa  non  e'
dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 
  4. Il versamento della tassa di cui al  comma  2,  lettera  b),  e'
effettuato, prima dell'uso, per ogni  appostamento  fisso  di  caccia
soggetto ad autorizzazione annuale. 
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla  presente  legge
si applicano le disposizioni di cui alle leggi  regionali  15  maggio
1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni  regionali),  3
gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione
della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio  2005,  n.  31  (Norme
generali in materia di tributi regionali).