(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie: a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I; b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II; c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'art. 25; d) marina resort di cui al Titolo V; e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII; f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2003 (Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia; g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici); h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attivita' economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale. 2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacita' ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare. 3. La presente legge disciplina, altresi', gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non costituiscono attivita' imprenditoriale.