Art. 2 Disposizioni attuative 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive piu' rappresentative a livello regionale, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito indicate come disposizioni attuative. 2. Le disposizioni attuative disciplinano: a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge, nonche' i servizi che devono essere forniti dalle stesse; b) le modalita' e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di cui alla presente legge; c) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalita' diffusa.