Art. 3 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le misure previste nella presente legge sono realizzate in  modo
da: 
    a) promuovere nelle persone con disabilita'  l'autodeterminazione
e l'esercizio della propria responsabilita'; 
    b) rispondere al bisogno individuale di  sostegno  delle  persone
con disabilita' e tenere conto delle loro aspirazioni; 
    c) garantire l'inclusione delle persone con disabilita' in ambito
familiare   e   sociale,   contrastando   qualsiasi    fenomeno    di
stigmatizzazione; 
    d) essere proporzionate al  risultato  desiderato,  tenuto  conto
degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca scientifica; 
    e) essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione  dei
progetti individuali di vita. 
  2. Il progetto di vita  e  le  relative  misure  sono  elaborati  e
attuati in modo centrato sulla persona. 
  3.  Gli  enti  competenti,  pubblici  e  privati,  garantiscono  la
collaborazione e lo scambio informativo, in particolare nelle fasi di
passaggio da un servizio all'altro.