Art. 3 Principi generali 1. Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da: a) promuovere nelle persone con disabilita' l'autodeterminazione e l'esercizio della propria responsabilita'; b) rispondere al bisogno individuale di sostegno delle persone con disabilita' e tenere conto delle loro aspirazioni; c) garantire l'inclusione delle persone con disabilita' in ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi fenomeno di stigmatizzazione; d) essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca scientifica; e) essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione dei progetti individuali di vita. 2. Il progetto di vita e le relative misure sono elaborati e attuati in modo centrato sulla persona. 3. Gli enti competenti, pubblici e privati, garantiscono la collaborazione e lo scambio informativo, in particolare nelle fasi di passaggio da un servizio all'altro.