Art. 10 
 
                      Modificazione all'art. 11 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 11 della  1.r.  1/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Il trasferimento della  titolarita'  o  della  gestione  di  un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi
o a causa di morte e' soggetto a SCIA da  presentare,  da  parte  del
nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello  unico  competente
per territorio, anche ai fini di cui all'art. 4,  comma  3.  In  tali
casi, il subentrante puo'  continuare  nell'esercizio  dell'attivita'
del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo  trasferimento
dell'attivita' e il possesso da parte del subentrante  dei  requisiti
di cui agli articoli 5 e 6.".