Art. 12 Inserimento dell'art. 12-bis 1. Dopo l'art. 12 della 1.r. 1/2006, come modificato dall'art. 11, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' mediante distributori automatici). - 1. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attivita' e all'uopo attrezzati e' soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. L'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, e' soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. 3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici e' soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".