Art. 12 
 
                    Inserimento dell'art. 12-bis 
 
  1. Dopo l'art. 12 della 1.r. 1/2006, come modificato dall'art.  11,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 12-bis (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'  mediante
distributori automatici). - 1.  L'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  effettuata  mediante  distributori   automatici
installati in locali adibiti in modo esclusivo  a  tale  attivita'  e
all'uopo  attrezzati  e'  soggetta  alle  disposizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  2. L'attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  mediante
distributori  automatici,  effettuata  in  modo  non  esclusivo,   e'
soggetta a SCIA da presentare allo  sportello  unico  competente  per
territorio, fermo restando il rispetto  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 5 e 6. 
  3.  La  somministrazione  e  il  commercio  di  bevande   alcoliche
effettuata  mediante  distributori  automatici   e'   soggetta   alle
limitazioni  stabilite  dalle   disposizioni   statali   vigenti   in
materia.".